Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/41: Codice civile svizzero (doppio cognome in occasione del matrimonio) · 29 pagine

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4.9 Diritto privato internazionale

Il presente progetto di legge non necessita di alcuna modifica delle disposizioni del diritto privato internazionale.

4.10 Questioni concernenti l’attuazione

In vista dell’attuazione della modifica del CC, l’OSC e l’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile59 devono essere rielaborate, in particolare gli articoli 8 lettera c (Dati), 12 (Dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio) e 14a (Dichiarazione concernente il cognome secondo l’articolo 8a, titolo finale CC) OSC.

5 Commento ai singoli articoli

5.1 Modifica del Codice civile

Osservazioni preliminari

Le disposizioni qui di seguito proposte tengono conto delle formulazioni che sono state introdotte nell’ambito dell’attuazione della revisione del CC del 18 dicembre 2020 («Matrimonio per tutti») (art. 160 cpv. 2 e 3 revCC) e che entreranno in vigore il 1° luglio 2022.

Nel corso della presente revisione si propone inoltre di sopprimere l’articolo 13d titolo finale CC. Questa disposizione prevede la possibilità di rilasciare una dichiarazione entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo diritto. Dalla scadenza del suddetto periodo di un anno, il 1° gennaio 2014, la disposizione non ha più rilevanza. Cambiamenti del cognome sono ora possibili soltanto alle condizioni previste dall’articolo 30 CC.60

SOLUZIONE PICCOLA

Art. 160 cpv. 2, secondo e terzo periodo

Il capoverso 2, secondo periodo consente alla fidanzata o al fidanzato il cui cognome non è stato scelto come cognome coniugale comune di dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler conservare il proprio cognome attuale seguito dal cognome coniugale. Questo era già possibile prima della revisione del 2011 sulla base dell’articolo 160 capoverso 2 vCC (in vigore dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 2021). Il tenore qui proposto corrisponde dunque per l’essenziale alla vecchia disposizione.

59Ordinanza del 27 ottobre 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC), RS

172.042.110

60 BÜHLER, Art. 13d SchlT ZGB N 1.