Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/41: Codice civile svizzero (doppio cognome in occasione del matrimonio) · 29 pagine
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nubile o celibe non è stato dichiarato cognome coniugale comune è preclusa la possibilità di portare un doppio cognome.
– La possibilità di formare un doppio cognome ufficiale esclusivamente senza trattino, eventualmente mantenendo la possibilità – concessa anche nel diritto vigente – di portare un cognome di affinità non ufficiale.
Esempio: Se i coniugi Weber e Blanc conservano i loro cognomi, possono portare un doppio cognome ufficiale soltanto senza trattino. Tuttavia, hanno l’opzione di portare un cognome di affinità non ufficiale (Weber-Blanc e Blanc-Weber). Lo stesso vale se i coniugi Weber e Blanc dichiarano il cognome Weber come loro cognome coniugale.
Secondo il diritto attuale, nessun doppio cognome può essere portato come cognome ufficiale e iscritto nel registro dello stato civile al momento del matrimonio. In questo senso diventa importante il cognome di affinità non ufficiale, poiché può essere utilizzato per mostrare il legame tra i coniugi e gli eventuali figli sui documenti d’identità. Una compresenza di doppi cognomi ufficiali (senza trattino) e cognomi di affinità non ufficiali (con trattino) non ha senso e risulterebbe piuttosto fuorviante (v. in merito n. 6.3).
– La formazione di un doppio cognome unicamente con i cognomi da nubile o celibe di entrambi i coniugi.
Esempio: I coniugi Weber (da nubile o celibe Rossi; figlio dal primo matrimonio Weber) e Blanc (da nubile o celibe Meier) si chiamerebbero dopo il matrimonio Rossi Meier e Meier Rossi (ev. con trattino) se Weber e Blanc potessero formare un doppio cognome soltanto con i propri cognomi da nubile o celibe.
Questa variante limiterebbe inutilmente i fidanzati, perché la scelta del doppio cognome sarebbe possibile soltanto se rinunciassero ai cognomi attuali, magari portati per anni. Allo stesso tempo si dovrebbe eventualmente rinunciare a evidenziare con il cognome il legame con i figli non comuni nati da un precedente matrimonio.
– La formazione di un doppio cognome con il proprio cognome attuale, o il cognome coniugale attuale, e il cognome da nubile o celibe dell’altra o dell’altro.
Con questa soluzione ci si atterrebbe al principio introdotto nel 2013, secondo il quale il cognome da nubile o celibe può essere trasmesso al coniuge. Tuttavia, ne potrebbe conseguire che, dopo il matrimonio, i coniugi portino doppi cognomi differenti, e questo non è l’obiettivo della revisione.
Esempio: Il coniuge Weber (da nubile o celibe Rossi) e Blanc (da nubile o celibe Meier) si chiamerebbero dopo il matrimonio Weber Meier e Blanc Rossi (ev. con trattino), se Weber o Blanc non dichiarassero di voler riprendere il cognome da nubile o celibe – secondo gli articoli 30a o 119 CC. Esempio: Il coniuge Weber (da nubile o celibe Rossi; figlio dal primo matrimonio Weber) e il coniuge Blanc (da nubile o celibe Meier) si chiamerebbero dopo il matrimonio Weber Meier e Blanc Rossi. I coniugi avrebbero la possibilità di