Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/41: Codice civile svizzero (doppio cognome in occasione del matrimonio) · 29 pagine

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riportano il cognome di affinità nei loro documenti d’identità potranno farlo anche in futuro, in modo da non essere costrette a modificare il loro cognome ufficiale. Solo coloro che si sposano secondo il nuovo diritto dovranno prendere una decisione in merito e sul loro documento d’identità potranno indicare solo il cognome ufficiale. Con questa variante, il divario tra il cognome ufficiale iscritto nel registro dello stato civile e quello riportato sui documenti d’identità continuerebbe a esistere per lungo tempo;

proseguimento della prassi attuale (variante 3): quale terza variante si propone di mantenere la possibilità di riportare, come nel regime attuale, il cognome di affinità nei documenti d’identità indipendentemente dal cognome ufficiale.

4.8 Diritto transitorio

La possibilità di portare un doppio cognome sulla base di una dichiarazione rilasciata a un ufficiale dello stato civile deve essere riconosciuta anche ai coniugi che si sono sposati prima dell’entrata in vigore della modifica di legge qui proposta e che adempiono le condizioni legali secondo l’articolo 160 capoverso 2 («soluzione piccola») o l’articolo 160 capoverso 4 («soluzione grande») PP-CC. Questo significa quanto segue:

− nel quadro della «soluzione piccola», la possibilità di formare successivamente un doppio cognome è riservata ai coniugi che portano un cognome coniugale comune ai sensi dell’articolo 160 capoverso 2 CC;

− nel quadro della «soluzione grande», i coniugi che hanno conservato il proprio cognome secondo l’articolo 160 capoverso 1 CC possono formare successivamente un doppio cognome alle condizioni previste dall’articolo 160 capoverso 4 numero 1 PP-CC. Se i coniugi portano un cognome coniugale conformemente all’articolo 160 capoverso 2 CC, è data loro la possibilità di formare un doppio cognome ai sensi dell’articolo 160 capoverso 4 numero 2 del PP-CC. Ciononostante i coniugi non possono più dichiarare successivamente di voler portare come cognome coniugale comune uno dei loro cognomi da nubile o celibe se al momento della celebrazione del matrimonio hanno conservato il loro cognome attuale. Viceversa, non è nemmeno possibile riacquistare nuovamente il cognome attuale per formare con esso un doppio cognome se in seguito al matrimonio i coniugi portano un cognome coniugale.

La disposizione transitoria del CC si applica anche alle persone che hanno convertito la loro unione domestica registrata in matrimonio secondo l’articolo 35 revLUD.