Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/41: Codice civile svizzero (doppio cognome in occasione del matrimonio) · 29 pagine

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seconda del cognome coniugale scelto: Rossi, Rossi Blanc o Rossi-Blanc (variante con il cognome coniugale Rossi) oppure, nel caso venga scelto il cognome coniugale Blanc: Blanc, Blanc Weber o Blanc-Weber rispettivamente Blanc Rossi o Blanc-Rossi (art. 160 cpv. 4 n. 2 PP-CC). In entrambi i casi il figlio comune si chiamerà Rossi o Blanc (art. 160 cpv. 3 o art. 270 cpv. 1 o 3 CC).

Anche in questo caso, secondo l’articolo 30a o 119 CC oppure secondo l’articolo 30a LUD i fidanzati possono dichiarare prima del matrimonio di voler riprendere il cognome da nubile o celibe. Se la fidanzata o il fidanzato dichiara di voler portare di nuovo il cognome da nubile o celibe, l’altro o l’altra potrà soltanto aggiungere tale cognome al suo cognome attuale.

Esempio: se i coniugi Weber (da nubile o celibe Rossi) e Blanc conservano i loro cognomi per formare un doppio cognome, dopo il matrimonio possono scegliere di chiamarsi Rossi Blanc o Rossi-Blanc o rispettivamente Blanc Rossi o Blanc-Rossi, se Weber (da nubile o celibe Rossi) presentasse una dichiarazione secondo l’articolo 119 o 30a CC o l’articolo 30a LUD (art. 160 cpv. 4 n. 1 PP-CC). Il figlio in comune si chiamerebbe Rossi o Blanc.

Esempio: Weber (da nubile o celibe Rossi; con un figlio da un primo matrimonio Weber) conserva il suo cognome attuale (ovvero Weber) allo scopo di preservare nel cognome il legame con il figlio del primo matrimonio. Blanc (da nubile o celibe Meier) riprende il suo cognome da nubile o celibe (ovvero Meier). Il figlio in comune dei coniugi si chiamerebbe Rossi o Meier. I coniugi potrebbero chiamarsi Weber, Weber Meier o Weber-Meier o rispettivamente Meier, Meier Weber o Meier-Weber se mantengono i loro cognomi e con questi formano un doppio cognome (art. 160 cpv. 4 n. 1 PP-CC). I doppi cognomi permetterebbero di evidenziare il legame con entrambi i figli (quello dal precedente e dall’attuale matrimonio) e con il nuovo o la nuova coniuge.

– Il doppio cognome è formato aggiungendo al proprio cognome attuale (cpv. 4

n. 1) o al cognome coniugale comune (cpv. 4 n. 2) il cognome attuale della fidanzata o del fidanzato. Se i coniugi conservano il loro cognome, i loro doppi cognomi differiscono per l’ordine di apparizione delle parti che li compongono. Al contrario, sono identici i doppi cognomi dei coniugi che decidono di formare un cognome coniugale.

Questa soluzione è chiara e corrisponde ai principi fondamentali del diritto del cognome dell’articolo 160 CC, secondo cui i fidanzati devono in primo luogo decidere se conservare il loro cognome attuale (cpv. 1) o se formare un cognome coniugale comune (cpv. 2): tale scelta si ripercuote sull’ordine in cui compaiono le due parti del doppio cognome. È dunque chiaro fin da subito: se entrambi i coniugi portano doppi cognomi diversi, hanno conservato i loro cognomi. Se invece portano lo stesso doppio cognome, il primo cognome corrisponde al cognome coniugale comune.

– Ciascun fidanzato può rilasciare la dichiarazione individualmente. È dunque possibile che un solo coniuge porti un doppio cognome. Il consenso dell’altro non è necessario. È inoltre possibile che un coniuge porti il doppio cognome unito da un trattino e l’altro senza.