Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/41: Codice civile svizzero (doppio cognome in occasione del matrimonio) · 29 pagine
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disposto con l’articolo 160 capoverso 4 numero 1 PP-CC, portino ora i cognomi Weber Blanc o Blanc Weber (con o senza trattino) e che i figli in comune si chiamino Rossi. Altrimenti la formazione di un doppio cognome in un secondo tempo, oltre ad avere effetti sul cognome dei coniugi (in particolare se il cognome coniugale non corrisponde al cognome portato prima del matrimonio), potrebbe anche avere come conseguenza che ora il cognome dei figli in comune non faccia più parte del doppio cognome dei genitori.
Esempio: Se Weber (da celibe o nubile Rossi) e Blanc (da nubile o celibe Meier) hanno conservato il loro cognome al momento del matrimonio avvenuto nel 2016 e scelto il cognome Rossi come cognome del loro figlio in comune, essi possono dichiarare successivamente, in base all’articolo 8abis, PP-titolo finale CC in combinato disposto con l’articolo 160 capoverso 4 numero 1 PP-CC, di voler portare i doppi cognomi Weber Blanc e Blanc Weber (con o senza trattino). Con i loro cognomi da nubile o celibe Rossi e Meier non possono tuttavia più formare un doppio cognome secondo l’articolo 160 capoverso 4 numero 2 PP-CC. Il cognome del figlio in comune (Rossi) non compare nel doppio cognome dei suoi genitori. Tuttavia, a differenza dell’esempio precedente, i coniugi portavano già prima della dichiarazione secondo l’articolo 8abisPP-titolo finale CC in combinato disposto con l’articolo 160 capoverso 4 numero 1 PP-CC un cognome diverso da quello del figlio avuto insieme. A Weber non viene consentito di riprendere il proprio cognome da nubile o celibe (Rossi) in quanto la dichiarazione secondo gli articoli 30a o 119 CC avrebbe dovuto essere rilasciata prima del matrimonio con Blanc.