Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/41: Codice civile svizzero (doppio cognome in occasione del matrimonio) · 29 pagine
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portare un doppio cognome in applicazione del diritto svizzero (art. 37 cpv. 2 LDIP in combinato disposto con art. 8abis, PP-titolo finale CC). Questo vale anche quando una persona di nazionalità svizzera assoggettata a una legislazione estera non ha potuto formare un doppio cognome da portare dopo il matrimonio e tale persona adempie le condizioni per optare per l’applicazione del diritto svizzero al momento della dichiarazione. I coniugi stranieri domiciliati in Svizzera che si sono sposati in Svizzera tra il 1° gennaio 2013 e l’entrata in vigore della presente modifica di legge e che per quanto riguarda il cognome si sono assoggettati in occasione del matrimonio al diritto del loro Paese, possono anch’essi rilasciare una dichiarazione secondo l’articolo 8abis, PP-titolo finale CC66.
Art. 13d, titolo finale
La disposizione è priva d’oggetto e può quindi essere abrogata (v. n. Fehler!
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SOLUZIONE GRANDE
Art. 160 cpv. 4 e 5
Il capoverso 4 disciplina la nuova possibilità per i due fidanzati di formare un doppio cognome ufficiale in occasione del matrimonio:
− numero 1: la fidanzata o il fidanzato può dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler conservare il suo cognome facendolo seguire dal cognome attuale dell’altro o dell’altra;
− numero 2: se i fidanzati dichiarano di voler portare come cognome coniugale comune il cognome da nubile o celibe di uno di loro, possono aggiungere al cognome coniugale il cognome attuale del fidanzato il cui cognome da nubile o celibe non è stato dichiarato cognome coniugale comune.
Queste dichiarazioni, come la dichiarazione concernente la scelta del cognome coniugale, sono rilasciate per scritto e prima del matrimonio nell’ambito della procedura preparatoria al matrimonio. Per quanto riguarda le eccezioni per i matrimoni all’estero, si rinvia alle spiegazioni concernenti la «soluzione piccola».
Sia nell’articolo 160 capoverso 4 numero 1 come pure nel numero 2 PP-CC, il doppio cognome si forma aggiungendo il cognome attuale dell’altro partner.
Le fidanzate o i fidanzati divorziati, vedovi o che hanno sciolto un’unione domestica registrata possono dichiarare in occasione del matrimonio di voler riprendere il cognome da nubile o celibe e formare con esso un doppio cognome. La persona che
66 Cfr. a tal proposito il disciplinamento concernente la dichiarazione di voler riprendere il cognome da nubile o celibe secondo l’art. 8a, titolo finale CC; si veda GRAF-GAISER, pag. 261.