Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/41: Codice civile svizzero (doppio cognome in occasione del matrimonio) · 29 pagine

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Art. 8abis, titolo finale

Conformemente alla «soluzione piccola», soltanto chi ha portato il cognome da nubile o celibe del proprio coniuge come cognome coniugale a seguito di un matrimonio celebrato prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione può, nel quadro delle disposizioni transitorie, formare un doppio cognome rilasciando una dichiarazione. I coniugi che hanno conservato il proprio cognome secondo l’articolo 160 capoverso 1 CC non possono formare un doppio cognome successivamente, poiché questo avrebbe conseguenze sul cognome del figlio in comune.

Esempio: Weber e Blanc si sposano nel 2013 e conservano i loro cognomi. Il loro figlio in comune si chiama Blanc. Essi vogliono dichiarare in seguito Weber come cognome coniugale e Blanc vorrebbe formare un doppio cognome con tale cognome. Il cognome del figlio dovrebbe in seguito essere modificato da Blanc in Weber. Se il figlio ha più di dodici anni per la modifica del suo cognome è necessario il suo consenso (art. 270b CC). In una tale situazione, per le ragioni già illustrate, un cognome coniugale comune deve poter essere formato soltanto su presentazione di una domanda di cambiamento del cognome secondo l’articolo 30 capoverso 1 CC.

La dichiarazione di voler portare un doppio cognome deve essere rilasciata all’ufficiale dello stato civile. È possibile rilasciarla un’unica volta. Non è stabilito un termine per rilasciare tale dichiarazione concernente il cognome.

L’utilizzazione del termine «coniuge» nell’articolo 8abis, PP-titolo finale CC indica chiaramente che chi rilascia la dichiarazione deve in quel momento essere ancora sposato.

La dichiarazione secondo l’articolo 8abis, PP-titolo finale CC non ha effetto sul cognome dei figli dato che il cognome coniugale comune non ne viene modificato.

Coloro che hanno costituito la loro unione domestica registrata tra il 1° gennaio 2013 e l’entrata in vigore della presente modifica di legge e che da allora portano quale cognome comune il cognome da nubile o celibe dell’altra o dell’altro possono, dopo la conversione dell’unione domestica in matrimonio (art. 35 revLUD), formare successivamente un doppio cognome (articolo 8abis, PP-titolo finale CC). In tal caso, il cognome coniugale è rappresentato dal cognome comune stabilito secondo l’articolo 12a capoverso 2 LUD.

Colui che non adempie le condizioni per formare successivamente un doppio cognome secondo l’articolo 8abis, PP-titolo finale CC può presentare una domanda di cambiamento del cognome secondo l’articolo 30 capoverso 1 CC e dimostrare che sussistono motivi degni di rispetto per portare il cognome coniugale e/o il doppio cognome.

I casi internazionali sotto il vecchio diritto sono disciplinati, analogamente alle disposizioni vigenti applicabili alla dichiarazione concernente il cognome secondo l’articolo 8a, titolo finale CC, nel modo seguente: se le condizioni di cui all’articolo 8abis, PP-titolo finale CC sono adempiute e al momento del rilascio della dichiarazione è applicabile il diritto svizzero (art. 37 seg. LDIP), un coniuge può rilasciare una dichiarazione secondo l’articolo 8abis, PP-titolo finale CC. In tal modo, i cittadini svizzeri domiciliati all’estero che si sono sposati all’estero tra il 1° gennaio 2013 e l’entrata in vigore della presente modifica di legge possono dichiarare di voler