Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/41: Codice civile svizzero (doppio cognome in occasione del matrimonio) · 29 pagine

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riprendere prima del matrimonio i loro rispettivi cognomi da nubile o celibe (art. 30a e 119 CC). In questo modo porterebbero lo stesso doppio cognome (Rossi Blanc o Blanc Rossi), ma viene preclusa la possibilità di esprimere nel cognome un legame con il figlio del primo matrimonio (Weber).

– Il doppio cognome può essere liberamente combinato per entrambi i fidanzati anteponendo o posponendo il cognome attuale o il cognome coniugale con o senza un trattino. I doppi cognomi dei coniugi non devono corrispondere nell’ordine in cui compaiono le parti del cognome di cui si compongono. È data inoltre la possibilità che un coniuge solo porti il doppio cognome o combini i cognomi con un trattino.

La libera combinabilità dei cognomi porta a risultati confusi, che contraddicono il sistema attuali dei principi fondamentali del diritto del cognome in caso di matrimonio.

4.5 Nessun doppio cognome per i bambini

La revisione proposta non ha effetti sul cognome dei figli. In particolare, non è previsto di introdurre per i figli la possibilità di portare un doppio cognome. Il doppio cognome dei genitori formato in occasione del matrimonio non è trasmesso ai figli, per analogia alla vecchia disposizione (art. 160 cpv. 2 vCC)57. Il figlio porta o il cognome coniugale comune (art. 160 cpv. 2 e art. 270 cpv. 3 CC) o il cognome da nubile della madre o da celibe del padre (art. 160 cpv. 3 e art. 270 cpv. 1 CC).

4.6 Cognome del partner registrato

Al momento di costituire un’unione domestica registrata, secondo il diritto vigente i partner dispongono per quanto riguarda il cognome delle stesse possibilità previste per i coniugi. Il presente progetto richiede un’integrazione della LUD. La dichiarazione di voler riprendere il cognome da nubile o celibe dopo lo scioglimento di un’unione domestica è disciplinata dall’articolo 30a LUD.

Si noti che dopo l’entrata in vigore, il 1° luglio 2022, della modifica del CC del 18 dicembre 2020 («Matrimonio per tutti») non è più possibile costituire alcuna nuova unione domestica registrata. Le unioni domestiche già registrate possono essere mantenute oppure convertite in matrimonio. La LUD è dunque applicabile unicamente alle unioni domestiche registrate in Svizzera prima dell’entrata in vigore della revisione del 18 dicembre 2020 (art. 1 revLUD). È anche applicabile alle unioni domestiche registrate costituite all’estero dopo l’entrata in vigore della revisione del 18 dicembre 2020 e riconosciute dal diritto svizzero. La nuova possibilità per i partner di portare un doppio cognome ufficiale si configura nel seguente modo:

– le donne e gli uomini che hanno costituito la loro unione domestica registrata prima del 1° luglio 2022 possono portare un doppio cognome, esattamente

57 03.428. Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità. Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, FF 2009 365, in particolare 380