Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/41: Codice civile svizzero (doppio cognome in occasione del matrimonio) · 29 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
«%ASFF_YYYY_ID»
momento (formazione di un doppio cognome anteponendo il proprio cognome secondo l’art. 160 cpv. 2 vCC). Secondo tali diposizioni, la fidanzata o il fidanzato (e soltanto questa o quello) il cui cognome da nubile o celibe non diventa cognome coniugale comune a seguito del matrimonio può dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler conservare il cognome attuale seguito dal cognome coniugale. Se il cognome attuale è stato acquisito a seguito di un matrimonio o di un’unione domestica precedente, con una dichiarazione prima della celebrazione del matrimonio è possibile, secondo l’articolo 30a o 119 CC oppure secondo l’articolo 30a LUD, riprendere il proprio cognome da nubile o celibe e formare con questo il doppio cognome. Tale dichiarazione può essere rilasciata in ogni momento, vale a dire anche durante la procedura preparatoria del matrimonio55. Se è rilasciata durante la procedura preparatoria del matrimonio non è riscosso alcun emolumento supplementare.
Il cognome anteposto forma, con il cognome coniugale, il cognome ufficiale della persona. Se già porta un doppio cognome derivante da un precedente matrimonio (il cosiddetto doppio cognome matrimoniale o composto), soltanto il primo cognome potrà essere anteposto al cognome coniugale. I doppi cognomi di derivazione storica (i cosiddetti veri doppi cognomi, p. es. «Conti Rossini», «Rudolf von Rohr», «Jacot-Guillarmod», «Glutz von Blotzheim») diventano invece parte integrante del nuovo doppio cognome.
Questa soluzione presuppone, quale condizione per portare un doppio cognome, che i coniugi scelgano un cognome coniugale comune. I figli in comune ricevono il cognome coniugale comune (art. 270 cpv. 3 CC) come secondo il diritto vigente.
Esempio: se i coniugi Weber e Blanc scelgono di portare il cognome Weber come cognome coniugale, Blanc può dichiarare di voler portare il doppio cognome Blanc Weber.
In tal modo, è a tutti chiaro che, in un doppio cognome, il secondo è il cognome coniugale. Allo stesso tempo l’unione familiare è evidenziata con un cognome coniugale comune, preservando l’identità attuale e la personalità della persona il cui cognome da nubile o celibe non diventa cognome coniugale.
4.3 «Soluzione grande»: doppio cognome per entrambi i coniugi
La Commissione ritiene che la «soluzione piccola», e dunque il ritorno al vecchio diritto, realizzi l’obiettivo dell’iniziativa parlamentare. Allo stesso tempo, si pone la questione se non si debba cogliere l’occasione per introdurre una soluzione più ampia. In effetti, con la «soluzione piccola», può portare il doppio cognome soltanto il coniuge il cui cognome da celibe o nubile non diventa il cognome coniugale. Questo è comprensibile nella logica del vecchio diritto, ma nella prospettiva attuale ci si può legittimamente chiedere se non si debba in futuro concedere a entrambi gli sposi la possibilità di portare un doppio cognome, indipendentemente dal fatto che i due cognomi formino un cognome coniugale comune, oppure di conservare il cognome
55 GRAF-GAISER, pag. 275 seg.