Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/41: Codice civile svizzero (doppio cognome in occasione del matrimonio) · 29 pagine

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– Se un fidanzato porta già un doppio cognome derivante da un precedente

matrimonio, soltanto uno dei due cognomi può far parte del nuovo doppio cognome assunto dopo il matrimonio. Contrariamente alla «piccola soluzione» o al disciplinamento in vigore prima del 1° gennaio 2013, non è quindi solo il primo cognome del doppio cognome portato in precedenza a poter essere utilizzato per formare il nuovo doppio cognome. Una tale restrizione non ha più senso nel quadro della «soluzione grande», per la quale il primo cognome del doppio cognome non necessariamente corrisponde al cognome portato prima del matrimonio.

Fanno eccezione i veri doppi cognomi (v. n. 4.2) che possono essere utilizzati in blocco per formare un nuovo doppio cognome matrimoniale.

4.4 Proposte di soluzione respinte

Nell’ambito della «soluzione grande» sono state esaminate altre proposte di soluzione che tuttavia sono state successivamente respinte:

– la possibilità di formare un doppio cognome per i due coniugi soltanto con il

cognome coniugale (uno dei due cognomi da nubile o celibe) preceduto dal proprio cognome attuale o seguito dal cognome attuale dall’altro coniuge il cui cognome non è stato scelto come cognome coniugale (cpv. 2).

Esempio: se i coniugi Weber e Blanc scelgono il cognome da celibe o nubile Weber come cognome coniugale, Blanc può dichiarare di voler portare il doppio cognome Blanc Weber. Weber può aggiungere il cognome Blanc (con o senza trattino) al proprio cognome (cognome coniugale).

Questa variante, che presuppone la formazione di un cognome coniugale comune, è meno compatibile con i principi dell’articolo 160 CC: il principio della parità fra i coniugi vieta in effetti di privilegiare un cognome (come cognome coniugale) e il principio dell’immutabilità del cognome di nascita impone che i coniugi conservino di regola il loro cognome (art. 160 cpv. 1 CC).

– La possibilità di formare un doppio cognome per entrambi i coniugi solo nel

caso in cui i coniugi conservino il loro cognome secondo l’articolo 160 capoverso 1 CC per aggiungervi il cognome attuale dell’altro.

Esempio: Se i coniugi Weber e Blanc dichiarano di conservare il loro cognome, Weber può portare il doppio cognome Weber Blanc e Blanc può portare il doppio cognome Blanc Weber (ciascuno con o senza trattino). Se i coniugi dichiarano il cognome Weber come cognome coniugale, non possono portare un doppio cognome.

Questa variante esclude per i fidanzati attenti alla tradizione che desiderano portare un cognome coniugale comune la possibilità di formare un doppio cognome. In particolare, conformemente alla «soluzione piccola» o al diritto in materia di cognomi in vigore prima del 2013, al coniuge il cui cognome da