Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/41: Codice civile svizzero (doppio cognome in occasione del matrimonio) · 29 pagine
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2.2 Revisione del 2011
A seguito di un’altra iniziativa parlamentare presentata nel 200310, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha elaborato un nuovo disciplinamento volto ad attuare il principio della parità tra uomo e donna. In particolare, si trattava di mettere fine a una situazione in cui uno dei coniugi era quasi obbligato a rinunciare al cognome portato prima del matrimonio. Dopo intense discussioni politiche, il 30 settembre 2011 il Parlamento ha adottato il progetto, che è entrato in vigore il 1° gennaio 201311.
2.3 Diritto del cognome vigente
2.3.1 Cognome dei coniugi e dei figli
2.3.1.1 Alla celebrazione del matrimonio
Secondo il vigente principio dell’immutabilità del cognome di nascita, il matrimonio non ha più effetto sul cognome dei coniugi (art. 160 cpv. 1 CC). Questo significa che i fidanzati conservano di principio ognuno il proprio cognome e scelgono quale dei loro cognomi da nubile o celibe assegnare ai loro figli (art. 160 cpv. 3 in combinato disposto con art. 270 cpv. 1 CC). Ai fidanzati è tuttavia data la possibilità di dichiarare al momento del matrimonio di assumere uno dei loro cognomi da nubile o celibe quale cognome coniugale comune (art. 160 cpv. 2 CC). Anche i figli in comune portano tale cognome (art. 270 cpv. 3 CC).
Il diritto vigente distingue tra il cognome attuale, il cognome coniugale e il cognome da nubile o celibe dei fidanzati:
– l’articolo 160 capoverso 1 CC si riferisce – senza menzionarlo esplicitamente
– al cognome attuale dei coniugi. Si intende qui il cognome portato dalla fidanzata o dal fidanzato immediatamente prima del matrimonio. Può trattarsi del cognome da nubile o celibe oppure del cognome acquisito a seguito del cambiamento del cognome secondo l’articolo 30 capoverso 1 CC o a seguito di un precedente matrimonio (compreso un doppio cognome acquisto tramite matrimonio prima del 1° gennaio 2013)12.
– Per cognome coniugale s’intende il cognome che portano tutti i membri di una famiglia, vale a dire i coniugi e i loro figli13. I fidanzati devono fare a tal fine una dichiarazione esplicita concernente la scelta del cognome coniugale. Dal 1° gennaio 2013 soltanto il cognome da nubile o celibe di uno dei coniugi può essere dichiarato come cognome coniugale e trasmesso all’altro coniuge e ai figli. Un’eccezione è prevista se un cognome acquisito a seguito di un precedente matrimonio celebrato prima del 1° gennaio 2013 è diventato un
10 Iv. Pa. 03.428 (LEUTENEGGER OBERHOLZER, Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità) del 19 giugno 2003
11 RU 2012 2569
12 GRAF-GAISER, pag. 254.
13 HAUSHEER/REUSSER/GEISER, art. 160 n. 19.