Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/41: Codice civile svizzero (doppio cognome in occasione del matrimonio) · 29 pagine

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come i coniugi, sulla base di una nuova disposizione transitoria. Questa possibilità è ammessa anche se l’unione domestica registrata è stata costituita all’estero e in seguito riconosciuta e iscritta nel registro svizzero dello stato civile.

– Nella conversione di un’unione domestica registrata in matrimonio (art. 35 revLUD), i futuri coniugi conservano il cognome scelto al momento di costituire l’unione domestica registrata. Dopo la conversione la disposizione transitoria del CC è applicabile direttamente.

4.7 Futuro del cognome di affinità

Con la «soluzione piccola» rimane la possibilità del diritto consuetudinario di formare un cognome di affinità. Si può tuttavia ipotizzare che in futuro meno coppie formeranno un cognome di affinità, tanto più che tale cognome – a differenza del doppio cognome – non è inserito d’ufficio nei registri dello stato civile e figura sui documenti di identità solo dietro richiesta58.

Con la «soluzione grande» il cognome di affinità potrebbe essere portato anche come cognome ufficiale. Nel caso di una normativa di questo tipo occorre parallelamente decidere se mantenere l’attuale possibilità di riportare il cognome di affinità solo nei documenti d’identità e non come cognome ufficiale. La Commissione propone tre possibili varianti che andranno discusse:

sul documento d’identità può figurare soltanto il cognome ufficiale (variante 1): con la possibilità di rendere il cognome di affinità cognome ufficiale, decade sostanzialmente la necessità di indicare nei documenti d’identità un cognome di affinità non ufficiale. Se una persona intende mantenere il cognome di affinità, lo dovrà iscrivere come cognome ufficiale. Il cognome riportato sui documenti d’identità corrisponderebbe quindi sempre al cognome ufficiale. Le persone che attualmente indicano il cognome di affinità nei documenti d’identità, dovranno o renderlo cognome ufficiale o – se non lo fanno – rinunciare al cognome di affinità al momento del rinnovo del documento d’identità. I nuovi documenti d’identità riporterebbero soltanto il cognome ufficiale, in modo che allo scadere tra 10 anni di tutti documenti d’identità oggi in circolazione, tutti i documenti d’identità validi riporteranno il cognome ufficiale. Va notato che, come previsto dal diritto vigente, ogni persona è ancora libera di utilizzare un cognome che non corrisponde a quello ufficiale nei rapporti non ufficiali, purché non vi sia l’intento di ingannare terze persone;

in linea di principio, nel documento d’identità potrà ora figurare solo il cognome ufficiale; tuttavia, le iscrizioni che figurano nel documento d’identità esistente potranno essere riportate nei futuri documenti d’identità (variante 2): come soluzione transitoria, le persone che oggi

58 Art. 2 cpv. 4 della legge del 22 giugno 2001 sui documenti d’identità (LDI, RS 143.1) e art. 4a dell’ordinanza del DFGP del 16 febbraio 2010 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri, RS 143.111