Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/41: Codice civile svizzero (doppio cognome in occasione del matrimonio) · 29 pagine

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già porta un doppio cognome matrimoniale può utilizzare soltanto il primo di questi due cognomi per formare il nuovo doppio cognome.

Il capoverso 3, primo periodo contiene le – già vigenti – disposizioni che disciplinano il cognome del figlio in comune se i fidanzati conservano i loro cognomi secondo il capoverso 1. La stessa norma è pure valida nel caso in cui i fidanzati si avvalgano della facoltà di formare un doppio cognome secondo l’articolo 160 capoverso 4 numero 1 PP-CC.

Il capoverso 5 disciplina il caso in cui la fidanzata o il fidanzato porti già un doppio cognome matrimoniale (composto) al momento della celebrazione del matrimonio. In questo contesto soltanto uno di questi cognomi può – a scelta – essere utilizzato per comporre il nuovo doppio cognome. Di conseguenza per il nuovo doppio cognome è altresì possibile impiegare il cognome acquisito da un precedente matrimonio. In questo modo è possibile mantenere un legame con i figli avuti da un precedente matrimonio.

Esempio: Weber Rossi (cognome da nubile o celibe Weber, figlio – da un primo matrimonio celebrato e sciolto dopo l’entrata in vigore della presente revisione – dal cognome Rossi) e Blanc si sposano. Desiderano conservare il proprio cognome per formare, con quello attuale dell'altra persona, un doppio cognome (cpv. 4 n. 1). Weber Rossi vuole usare il cognome Rossi per il nuovo doppio cognome, al fine di mantenere nel cognome un legame con il figlio avuto dal primo matrimonio (cpv. 5). Dopo il matrimonio, i coniugi Weber Rossi e Blanc si chiamano Rossi Blanc e Blanc Rossi. Il loro figlio comune si chiama Blanc (cpv. 3).

Art. 8abis, titolo finale

La «soluzione grande» secondo l’articolo 160 capoverso 4 PP-CC conferisce ai due coniugi la possibilità di formare successivamente un cognome mediante una dichiarazione. Se i coniugi hanno conservato il proprio cognome, conformemente all’articolo 160 capoverso 4 numero 1 PP-CC possono formare un doppio cognome. Chi dopo aver contratto matrimonio porta un cognome coniugale (art. 160 cpv. 2 CC) può formare successivamente un doppio cognome conformemente all’articolo 160 capoverso 4 numero 2 PP-CC. Se tuttavia i coniugi portano un cognome coniugale, non è più possibile riacquisire in un secondo momento il cognome portato prima del matrimonio al fine di formare con esso un doppio cognome. Se i coniugi hanno mantenuto i loro cognomi dopo aver contratto matrimonio non è nemmeno possibile dichiarare in un secondo tempo come cognome coniugale il cognome da nubile o celibe di uno dei coniugi e aggiungervi il cognome attuale dell’altro. Queste restrizioni si giustificano per garantire la praticabilità della soluzione e la certezza del diritto. È fatto salvo il cambiamento del cognome secondo l’articolo 30 capoverso 1 CC.

Esempio: Se Weber (da celibe o nubile Rossi) e Blanc (da nubile o celibe Meier) si sono sposati nel 2016 e hanno scelto il cognome Rossi come cognome coniugale comune, sicché entrambi i coniugi e il loro figlio in comune portano il cognome Rossi, in applicazione dell’articolo 8abis, PP-titolo finale CC in combinato disposto con l’articolo 160 capoverso 4 numero 2 PP-CC ognuno di loro potrebbe scegliere di portare il doppio cognome Rossi Blanc (con o senza trattino). Non è invece possibile che i coniugi, in applicazione dell’articolo 8abis PP-titolo finale CC in combinato