Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/41: Codice civile svizzero (doppio cognome in occasione del matrimonio) · 29 pagine

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2 Situazione iniziale

2.1 Il cognome dei coniugi secondo il vecchio diritto3

Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 1912, del Codice civile svizzero4, il diritto del cognome è stato armonizzato in tutta la Svizzera. Secondo il CC, dopo il matrimonio la sposa doveva portare il cognome del marito. Alcuni disciplinamenti cantonali anteriori che in parte consentivano alla donna coniugata di portare un doppio cognome decaddero.

Con la revisione del diritto del cognome entrata in vigore il 1° gennaio 1988 ci si è attenuti al principio dell’unità del cognome, secondo il quale un unico cognome deve designare l’appartenenza a una famiglia. La priorità è stata data al cognome del marito che è divenuto per legge il cognome coniugale (art. 160 cpv. 1 vCC). Al momento del matrimonio la sposa aveva la possibilità di dichiarare di voler mantenere il proprio cognome anteponendolo a quello coniugale e quindi di portare un doppio cognome ufficiale (art. 160 cpv. 2 e 3 vCC), che era anche riportato nel registro dello stato civile. In tal modo s’intendeva mitigare le conseguenze del matrimonio sul cognome della sposa, ovvero la perdita del suo cognome da nubile, e preservare i suoi diritti della personalità5.

Il cognome della fidanzata poteva diventare il cognome coniugale unicamente dietro presentazione di una domanda di cambiamento del cognome (art. 30 cpv. 2 vCC). Soltanto dopo una decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo del 22 febbraio 19946 e una relativa modifica di ordinanza da parte del Consiglio federale, anche per l’uomo è stata introdotta la possibilità di anteporre il proprio cognome al cognome coniugale, nel caso in cui gli sposi avessero richiesto di portare il cognome della donna come cognome coniugale7.

In adempimento dell’iniziativa parlamentare SANDOZ SUZETTE8 presentata alla fine del 1994, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale aveva elaborato un progetto di atto normativo che prevedeva di attuare in ampia misura la parità tra donna e uomo per quanto riguarda il cognome. Il Parlamento aveva introdotto diverse modifiche nel progetto, prevedendo in particolare la possibilità di formare un doppio cognome, indipendentemente dalla volontà dei coniugi di portare un cognome coniugale comune o di conservare il cognome fino ad allora. Il 22 giugno 2001 il progetto è stato tuttavia respinto dalle Camere federali nella votazione finale9.

3 Sull’evoluzione storica del diritto del cognome cfr. MONTINI, pag. 87 segg.; RUMO- JUNGO, pag. 168 segg.

4 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC), RS 2105 BRÄM, art. 160 n. 4; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, art. 160 n. 13.

5 BRÄM, art. 160 n. 4; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, art. 160 n. 13.

6 Burghartz contro Svizzera del 22.2.1994, n. 16213/90.

7 Cfr. art. 12 della vecchia ordinanza del 1° giugno 1953 sullo stato civile; RS 211.112.1.

8 Iv. Pa. 94.434 (SANDOZ SUZETTE, Cognome dei coniugi) del 14 dicembre 1994

9 Boll. uff. 2001 N 951; Boll. uff. 2001 S 471