Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 29 pagine
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Titolo prima dell’art. 141sexies Hquater. Sistema d’informazione per la trasmissione di moduli
Art. 141sexies
Cpv. 1: la presente disposizione è tesa a precisare l’articolo 71 capoverso 4bis nLAVS. Introdotto nel progetto soltanto nella fase delle deliberazioni parlamentari, questo articolo si prefigge di fornire all’Ufficio centrale di compensazione (UCC) una base legale per poter gestire un proprio sistema d’informazione che consentirà agli assicurati di compilare online i moduli per rivendicare il diritto alle prestazioni secondo l’articolo 29 LPGA e all’UCC di trasmettere i moduli ai competenti organi esecutivi. La trasmissione avverrà in modo automatizzato, poiché il sistema riconoscerà da sé, in base ai dati dell’assicurato (nome, numero AVS e data di nascita), l’organo esecutivo competente e trasmetterà i dati in forma strutturata e leggibile elettronicamente.
Cpv. 2: le varie assicurazioni sociali mettono a disposizione numerosi moduli (ca. 50), che devono essere compilati dagli assicurati per rivendicare il diritto alle prestazioni. I moduli sono disponibili online all’indirizzo www.avs-ai.ch (Opuscoli & Moduli > Moduli). I dati figuranti nel sistema d’informazione sono quelli immessi dagli assicurati attraverso la compilazione dei moduli. In qualità di responsabile dell’applicazione per questo sistema, l’UCC ha elaborato la necessaria documentazione di sicurezza conformemente alle prescrizioni federali in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati. I documenti necessari in seguito all’entrata in vigore della nuova legge federale sulla protezione dei dati, quali la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, saranno elaborati dall’UCC per tutti i sistemi d’informazione durante il periodo transitorio.
Cpv. 3: attualmente gli assicurati devono compilare i moduli, stamparli e inviarli per posta agli organi esecutivi. L’introduzione del sistema d’informazione è un primo passo verso la comunicazione digitale con gli assicurati. Dato che attualmente non esiste ancora una possibilità di autenticazione certa dei richiedenti (p. es. tramite Id-e), per motivi di protezione dei dati il sistema può inviare agli assicurati soltanto una conferma di ricezione contenente i dati da loro immessi.
Titolo prima dell’art. 141septies
Hquinquies. Obbligo di comunicazione in caso di danni ai sistemi d’informazione
Art. 141septies
Cpv. 1: questo capoverso regolamenta la comunicazione tra gli organi esecutivi e l’UFAS. Uno degli obiettivi principali della revisione di legge è che i sistemi d’informazione del 1° pilastro abbiano la stabilità e la capacità di adeguamento necessarie e garantiscano la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati. Il raggiungimento di questi obiettivi sarà di responsabilità degli organi esecutivi, che dovranno adempiere i requisiti posti dall’UFAS. Se ciononostante si verificherà un incidente che pregiudica o potrebbe pregiudicare la stabilità o la funzionalità dei sistemi e la reputazione dell’assicurazione, l’UFAS andrà immediatamente informato. Gli organi esecutivi dovranno fargli rapporto circa il tipo di danno rilevato, le sue ripercussioni e la sua presumibile durata nonché, se già noto, circa le misure per porvi rimedio. Terranno inoltre regolarmente informato l’UFAS in merito agli sviluppi, in modo da poter garantire il coordinamento e l’adeguata informazione degli organi eventualmente coinvolti, degli assicurati o dell’opinione pubblica, prevenire ulteriori danni oppure adottare provvedimenti. L’UFAS disciplinerà mediante direttive le procedure concrete da seguire per l’adeguata informazione e il relativo contenuto in caso di incidenti relativi alla cibersicurezza.
Cpv. 2: la procedura di comunicazione all’UFAS non esonererà gli organi federali attivi nel primo pilastro (p. es. la Cassa federale di compensazione o la Cassa svizzera di compensazione) e gli organi esecutivi considerati quali organi federali ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; p. es. le casse di compensazione professionali) dall’obbligo di notificare all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ogni violazione della sicurezza di dati personali conformemente