Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 29 pagine

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Compendio

Il progetto concernente la modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e l’ottimizzazione della vigilanza nel 2° pilastro è teso a rafforzare e a modernizzare la vigilanza sugli organi esecutivi. Le modifiche di ordinanza oggetto del presente rapporto esplicativo apportano le precisazioni necessarie per concretizzare le nuove disposizioni legali.

Situazione iniziale

Il Parlamento ha adottato la modifica della legge federale del 20 dicembre 19461 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)(Modernizzazione della vigilanza)2 in occasione della votazione finale del 17 giugno 2022. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 6 ottobre 2022.

Contenuto del progetto

Le modifiche di ordinanza proposte concretizzano l’attuazione della revisione della LAVS. In vista di un’entrata in vigore al 1° gennaio 2024, il Consiglio federale apporta le precisazioni necessarie in virtù delle deleghe di competenza conferitegli dal legislatore. Le modifiche riguardano in particolare i punti esposti di seguito.

Nel 1° pilastro:

− lo scioglimento delle casse di compensazione professionali (art. 60 cpv. 3 nLAVS): le casse di compensazione professionali i cui membri diminuiscono e che sono quindi costrette a cessare l’attività per ragioni economiche dovranno disporre di riserve finanziarie sufficienti. L’autorità di vigilanza disciplinerà i dettagli dei calcoli e adeguerà i tassi al rincaro;

− i requisiti minimi richiesti per la gestione dei rischi, la gestione della qualità e il sistema di controllo interno (art. 66 cpv. 3 nLAVS): le casse di compensazione predisporranno strumenti moderni di gestione e controllo, che faranno verificare dall’ufficio di revisione nell’ambito della revisione principale;

− i requisiti relativi alla composizione della commissione amministrativa degli istituti delle assicurazioni sociali (art. 61 cpv. 1 e 2 lett. g nLAVS): i rappresentanti del Governo cantonale o dell’Amministrazione cantonale non potranno più essere in maggioranza;

− i requisiti relativi all’ufficio di revisione e al capo revisore (art. 68 cpv. 4 nLAVS): in seguito alla modifica della LAVS, la competenza di abilitare i revisori passerà dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) all’Autorità federale di sorveglianza dei revisori. I criteri di abilitazione saranno disciplinati nell’ordinanza sui revisori;

− l’esecuzione delle revisioni e del controllo dei datori di lavoro (art. 68a cpv. 5 e 68b cpv. 4 nLAVS): oltre alla revisione principale e a quella di chiusura già esistenti, sarà effettuata anche una verifica dei sistemi d’informazione, che sarà oggetto di un rapporto separato;

− la designazione dell’autorità di vigilanza (art. 72 nLAVS): per quanto riguarda la vigilanza dell’esecuzione della legge, volta a garantire un’attuazione uniforme e di qualità dell’AVS, la modifica della LAVS prevede che il Consiglio federale deleghi tale competenza designando un’autorità di vigilanza dell’Amministrazione federale. Questo ruolo sarà attribuito all’UFAS;

− la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati (art. 72a cpv. 2 lett. b nLAVS): l’UFAS disciplinerà i requisiti in materia in apposite direttive. Affinché gli organi esecutivi dispongano di tempo a sufficienza per attuarle, le direttive sono state pubblicate sotto forma di raccomandazioni con effetto dal 1° gennaio 2022. Se ciononostante si verificasse un incidente relativo alla cibersicurezza, gli organi esecutivi ne informerebbero l’UFAS seguendo procedure concrete per una comunicazione adeguata che definiscono il contenuto di quest’ultima.

1 RS 831.10

2 FF 2022 1563