Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 29 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo

in modo da garantirne al meglio il finanziamento. La presente nuova sezione concerne soltanto gli effettivi di beneficiari di rendite rilevati da un altro istituto di previdenza, ma non quelli risultanti dall’uscita di assicurati attivi.

Gli articoli 17 e 17a precisano i concetti di «netta preponderanza di beneficiari di rendite» e «finanziamento sufficiente», in modo da fornire ai periti in materia di previdenza professionale e alle autorità di vigilanza le informazioni necessarie per lo svolgimento e la verifica dei rilevamenti di effettivi. Il rilevamento di un effettivo di soli beneficiari di rendite o di un effettivo con una netta preponderanza di beneficiari di rendite richiederà quattro tappe.

- Nella prima, il perito in materia di previdenza professionale dell’istituto di previdenza trasferente dovrà valutare se l’effettivo da trasferire presenti una netta preponderanza di beneficiari di rendite. Se tale netta preponderanza non sussiste, non occorreranno ulteriori verifiche secondo l’articolo 53ebisnLPP. In tal caso il rilevamento non rientrerà nel campo d’applicazione dell’articolo 53ebis nLPP. Si rinuncia intenzionalmente a una prescrizione relativa al calcolo del tasso d’interesse tecnico, in quanto le Direttive tecniche 4, elevate dalla CAV PP al rango di norme minime, contemplano una regolamentazione sufficiente al riguardo.

- Nella seconda tappa, il perito in materia di previdenza professionale dell’istituto di previdenza che rileva l’effettivo dovrà valutare la sussistenza del finanziamento sufficiente. Questa valutazione andrà effettuata in base ai parametri attuariali dell’istituto di previdenza che rileva l’effettivo, nello specifico sul regolamento relativo alla costituzione di accantonamenti e riserve di fluttuazione. In questo contesto occorrerà anche determinare l’importo della riserva di fluttuazione di valore che si dovrà esigere dall’istituto di previdenza trasferente. In caso di rilevamento da parte di un istituto che calcola globalmente la riserva di fluttuazione di valore, il livello della riserva di fluttuazione di valore dell’effettivo da trasferire dovrà corrispondere almeno a quello della riserva di fluttuazione di valore disponibile presso l’istituto che rileva l’effettivo, al fine di evitare una diluizione del grado di copertura. Se l’effettivo verrà trasferito in una cassa pensioni affiliata a sé stante con un grado di copertura proprio, la riserva di fluttuazione di valore dovrà raggiungere almeno il valore posto come obiettivo per tale riserva, salvo se sussiste una garanzia secondo l’articolo 58 capoverso 2 OPP 2.

- Nella terza tappa, l’autorità di vigilanza dell’istituto di previdenza che rileva l’effettivo deciderà se sia possibile effettuare il rilevamento.

- Nella quarta tappa, a seconda delle circostanze, i mezzi da trasferire andranno ancora adeguati, se il capitale di previdenza e gli accantonamenti tecnici dell’effettivo da trasferire registreranno variazioni impreviste pari almeno al 10 per cento. Per quanto concerne le variazioni della riserva di fluttuazione di valore, è determinante il grado di copertura. Questo adeguamento viene effettuato dal perito in materia di previdenza professionale dell’istituto che rileva l’effettivo, su incarico di quest’ultimo.

In merito all’articolo 53ebis capoversi 2–4 nLPP non vengono proposte disposizioni d’esecuzione.

Secondo l’articolo 53ebis capoverso 3 nLPP, l’autorità di vigilanza deve badare anche dopo il rilevamento a che i capitali di previdenza e gli accantonamenti tecnici costituiti per l’effettivo di beneficiari di rendite rilevato vengano adeguati soltanto in casi motivati. A tal fine deve controllare il conto annuale allestito secondo le raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26. Verifica quindi, in particolare sulla base delle informazioni nell’allegato del conto annuale, se non vi siano state modifiche non sufficientemente motivate per quanto concerne i parametri tecnici per il calcolo del capitale di previdenza e le regole per la costituzione degli accantonamenti tecnici. Eventualmente può esigere un rapporto dal perito in materia di previdenza professionale. Le diminuzioni delle riserve derivanti da una diminuzione dell’effettivo sono considerate come motivate.

Titolo prima dell’art. 17

Sezione 3b: Rilevamento di effettivi di soli beneficiari di rendite e di effettivi con una netta preponderanza di beneficiari di rendite