Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 29 pagine
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Art. 180 cpv. 1, 2 e 4
Cpv. 1: questo capoverso viene abrogato, poiché la competenza dell’UFAS di ordinare l’amministrazione da parte di un commissario sarà disciplinata a livello di legge (art. 72b lett. h nLAVS).
Cpv. 2: questo capoverso viene riformulato in seguito all’abrogazione del capoverso 1. Il rimando alla legge viene adeguato e l’UFAS è designato come competente al posto del Dipartimento federale dell’interno (DFI).
Cpv. 4: anche in questa disposizione viene indicato l’UFAS quale destinatario del rapporto finale.
Art. 209quater Spese di accesso al registro delle prestazioni in denaro correnti e al registro degli assicurati
L’articolo 49e lettera g nLAVS incarica il Consiglio federale di disciplinare la partecipazione ai costi da parte degli assicuratori contro gli infortuni e dell’assicurazione militare che hanno accesso online al registro delle prestazioni in denaro correnti e al registro degli assicurati. Poiché dall’entrata in vigore dell’articolo 50b capoverso 1 lettere c e d LAVS, il 1° gennaio 2017, gli assicuratori summenzionati non hanno usufruito di tali servizi dell’UCC e considerati i costi marginali, dell’ordine di qualche centinaio di franchi, che questo comporterebbe, si propone che l’UCC possa, se del caso, riscuotere presso gli assicuratori contro gli infortuni e l’assicurazione militare un emolumento a copertura delle spese effettive. Inoltre sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 200411 (OgeEM).
Art. 211 Tasse postali e tasse di pagamento
La rubrica viene modificata: l’obsoleto concetto di «Affrancatura in blocco» viene sostituito con i termini oggi impiegati nell’uso corrente, vale a dire «Tasse postali e tasse di pagamento».
Cpv. 1: il Fondo di compensazione AVS e i fondi di compensazione dell’AI e delle IPG (cfr. art. 66 LAI e art. 29 LIPG12) assumono le spese per le tasse postali e le tasse di pagamento. Inizialmente le tasse e i diritti per gli invii postali e i versamenti in Svizzera erano rimborsati sotto forma di affrancatura in blocco. Già da diverso tempo, però, nella prassi si agisce diversamente, dato che nei centri lettere la Posta applica su ogni lettera un codice a barre e quindi conosce nel dettaglio il numero esatto degli invii di lettere e pacchi, come pure le relative spese di porto effettive. Già da tempo vengono dunque conteggiate le spese effettive. Inoltre, qualche anno fa il sistema con un acconto forfettario mensile e un conguaglio annuale è stato sostituito con un conteggio mensile diretto delle tasse postali effettive. In tal senso la presente disposizione viene pertanto adeguata alla prassi corrente. Attualmente il Fondo di compensazione AVS assume soltanto le spese per gli invii postali interni, dato che i suoi compiti sovrani sono circoscritti al territorio svizzero e non è dunque ammesso l’invio di decisioni all’estero. Nell’ambito dell’Accordo sulla libera circolazione con l’Unione europea (UE), tuttavia, anche i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti aventi sede nello spazio UE possono essere tenuti a versare contributi in Svizzera. In tali casi è necessario poter recapitare anche a loro i documenti e i conteggi del caso. La presente disposizione viene pertanto completata con l’indicazione dell’estero.
Cpv. 2: il vigente capoverso 1 disciplina anche la possibilità di estendere l’affrancatura in blocco ai compiti delegati. Per una maggiore comprensibilità, le spese per i compiti delegati saranno oggetto di un capoverso a sé stante. La ripartizione delle rispettive quote tra i fondi di compensazione e i compiti delegati non cambia. La modifica materiale consiste però nel fatto che per le quote che devono essere finanziate dai compiti delegati questi procederanno costantemente a un conteggio direttamente con la Posta e non verrà più effettuato un rimborso ai fondi di compensazione una volta all’anno. Questa modifica è opportuna, poiché oggi vi sono le possibilità tecniche per la fatturazione separata.
Cpv. 3: in questo capoverso viene semplicemente modificata la designazione dell’interlocutore in seguito alla riorganizzazione della Posta e alla ridistribuzione delle competenze al suo interno. La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
11 RS 172.041.1
12 RS 834.1