Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 29 pagine

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4.4 Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 196117 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)

Art. 54 cpv. 3

In questo capoverso verranno adeguati i rimandi. Le disposizioni dell’OAVS vigente e di quella riveduta concernenti la revisione principale non sono applicabili all’AI. La vigilanza materiale e amministrativa sugli uffici AI, disciplinata nell’articolo 64a LAI, è esercitata dall’UFAS e non dagli uffici di revisione. Verranno inoltre soppressi i rimandi agli articoli 164–170 OAVS, dato che essi o verranno abrogati con la presente modifica oppure saranno comunque applicabili all’AI in virtù della norma di rinvio generale dell’articolo 89 OAI.

4.5 Modifica dell’ordinanza del 22 giugno 199818 sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG)

Ingresso

L’articolo 59 capoverso 2 LPP disciplina già il finanziamento dei compiti attuali dell’Ufficio centrale del 2° pilastro. Questa disposizione verrà completata con una regolamentazione sul finanziamento del nuovo compito attribuito al fondo di garanzia, vale a dire il coordinamento e la trasmissione di informazioni riguardanti i dati personali dei beneficiari di rendite (cfr. art. 56 cpv. 1 lett. fbis e 59 cpv. 3 LPP). Considerate queste modifiche, nell’ingresso va aggiunto il capoverso 3 dell’articolo 59 LPP. Inoltre, in seguito all’introduzione del nuovo articolo 59a LPP, occorre un’ulteriore integrazione dell’ingresso, dato che il fondo di garanzia indennizzerà l’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS per le spese che quest’ultimo dovrà sostenere per la trasmissione all’Ufficio centrale del 2° pilastro dei dati personali dei beneficiari di rendita conformemente all’articolo 58a LPP.

Art. 12b Finanziamento dello scambio di informazioni tra gli istituti di previdenza e l’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS

Il nuovo articolo 58a LPP intende agevolare lo scambio di dati tra il 1° e il 2° pilastro. Gli istituti di previdenza dovranno poter accedere più facilmente a informazioni quali i cambiamenti di stato civile o a documenti quali i certificati di esistenza in vita. Essi necessitano di queste informazioni per poter verificare regolarmente il diritto alle prestazioni previdenziali. Lo scambio di dati per tale verifica regolare passerà per l’Ufficio centrale del 2° pilastro, che fungerà quindi da organo di collegamento tra gli istituti di previdenza e l’UCC. Gli istituti di previdenza presenteranno le loro richieste di informazioni all’Ufficio centrale del 2° pilastro, che le trasmetterà all’UCC. Quest’ultimo fornirà le informazioni richieste rinviandole all’Ufficio centrale del 2° pilastro, che le trasmetterà agli istituti di previdenza richiedenti.

La presente disposizione deve essere introdotta per disciplinare il finanziamento del nuovo compito attribuito al fondo di garanzia (art. 59 cpv. 3 e 56 cpv. 1 lett. fbis nLPP). Questo contributo finanziario sarà chiesto soltanto agli istituti di previdenza che desidereranno sfruttare la possibilità di presentare all’Ufficio centrale del 2° pilastro una richiesta di informazioni sui dati relativi ai propri assicurati. Le richieste di informazioni saranno effettuate tramite un portale informatico messo a disposizione dal fondo di garanzia. Per potervi accedere, gli istituti di previdenza che lo desiderano potranno richiedere un login presso l’Ufficio centrale del 2° pilastro.

Per quanto concerne i costi di questo nuovo servizio per gli istituti di previdenza, si può stimare che per l’identificazione degli istituti di previdenza, l’attribuzione dei login, l’allestimento della piattaforma Internet e la predisposizione del sistema informatico presso l’UCC l’Ufficio centrale del 2° pilastro spenderà circa 120 000 franchi. Il fondo di garanzia fatturerà quindi i costi per l’inizializzazione del sistema informatico per un periodo di cinque anni agli istituti di previdenza che parteciperanno allo scambio di dati, insieme alle spese annue di attuazione. Gli istituti di previdenza che parteciperanno il primo anno non

17 RS 831.201

18 RS 831.432.1