Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 29 pagine
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Art. 170, rubrica e cpv. 1
La rubrica è soppressa. Il capoverso 1 viene abrogato, poiché non è mai stato applicato, dato che le cerchie interessate non sono riuscite ad accordarsi su una tariffa unitaria. Sin dall’inizio si è applicato il prezzo di mercato. Questa soluzione si è dimostrata valida e tiene meglio conto della notevole eterogeneità delle casse di compensazione. L’abrogazione di questa disposizione non ha dunque alcuna ripercussione nella prassi.
Art. 171 cpv. 2
In questa disposizione si procede all’adeguamento del rimando alla nuova numerazione della LAVS.
Art. 174 cpv. 1 lett. d, e, i e j
Lett. d: in questa lettera il nome del registro viene adeguato al nuovo nome secondo l’articolo 49c nLAVS.
Lett. e: dal 2009 i casi di decesso non vengono più annunciati all’UCC dagli uffici dello stato civile, bensì sistematicamente tramite Infostar. Questi vengono inseriti nel registro degli assicurati e comunicati dall’UCC alle casse di compensazione che versavano prestazioni alle persone in questione.
Lett. i: l’articolo 49e lettere a e f nLAVS incarica il Consiglio federale di emanare le disposizioni d’esecuzione concernenti la responsabilità per la protezione dei dati e la sicurezza dei dati nell’ambito della gestione del registro delle prestazioni in denaro correnti e del registro degli assicurati. L’UCC è responsabile per la protezione dei dati per i registri che gestisce e deve prendere le misure organizzative e tecniche per garantire la sicurezza dei dati. Lo fa in applicazione della LPD e della relativa ordinanza nonché dell’ordinanza del 27 maggio 2020 sui ciber-rischi, che disciplina i compiti, le competenze e l’organizzazione della protezione contro tali rischi in seno all’Amministrazione federale. L’UCC deve anche rispettare le istruzioni del Consiglio federale del 16 gennaio 2019 sulla sicurezza TIC nell’Amministrazione federale.
Lett. j: l’articolo 49e lettera c nLAVS incarica il Consiglio federale di disciplinare i termini di conservazione dei dati da parte dell’UCC. I dati devono essere conservati per dieci anni dopo l’estinzione dell’ultimo diritto a una prestazione, dopodiché devono essere distrutti, se è certo che non saranno più necessari per prestazioni concesse successivamente. Questa condizione è soddisfatta al più tardi con il raggiungimento dell’età ipotetica di 150 anni da parte dell’assicurato. Il momento iniziale per il calcolo della durata di conservazione dei documenti è definito nelle direttive dell’UFAS.
Art. 176, rubrica, nonché cpv. 1 e 2 Autorità di vigilanza
Per quanto concerne l’alta vigilanza in materia di assicurazioni sociali, è il Consiglio federale stesso a esercitarla e a darne conto nel suo rapporto annuale (art. 76 LPGA). L’Esecutivo non può delegare questo compito. Per quanto riguarda la vigilanza dell’esecuzione della legge al fine di garantire un’attuazione uniforme e di qualità dell’AVS, la modifica della LAVS prevede che il Consiglio federale deleghi la competenza in materia a un’autorità di vigilanza dell’Amministrazione federale (art. 72 nLAVS); La rubrica del presente articolo viene dunque modificata in «Autorità di vigilanza».
Cpv. 1: in virtù della delega di competenze prevista nell’articolo 72 nLAVS, il Consiglio federale designa l’UFAS quale autorità di vigilanza.
Cpv. 2: questo capoverso viene abrogato, poiché la legge permette ormai espressamente al Consiglio federale di delegare direttamente all’autorità da esso designata secondo il capoverso 1 i compiti e i provvedimenti di vigilanza di cui agli articoli 72a e 72b nLAVS.
Art. 178
Questo articolo viene abrogato, poiché il compito ivi previsto sarà disciplinato a livello di legge (art. 66b nLAVS).