Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 29 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
In questa disposizione viene adeguato il rimando alla disposizione della LAVS che disciplina il controllo dei datori di lavoro, che con la modifica di legge non è più l’articolo 68 capoverso 2 bensì l’articolo 68b LAVS. Inoltre, il termine «ufficio di revisione», impiegato erroneamente, viene sostituito con l’espressione «organo incaricato di svolgere il controllo dei datori di lavoro». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
Art. 163 cpv. 1
Il termine «ufficio di revisione» viene sostituito con l’espressione «organo incaricato di svolgere il controllo dei datori di lavoro». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
Titolo prima dell’art. 164
III. Requisiti per l’ufficio di revisione e il capo revisore
Art. 164
Con la modifica della LAVS la competenza per l’abilitazione dei capi revisori secondo l’articolo 68 capoverso 4 LAVS passa dall’UFAS all’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR). In futuro, dunque, i criteri per l’abilitazione saranno stabiliti nell’ordinanza del 22 agosto 200710 sui revisori (OSRev) e non più nell’OAVS. I commenti ai nuovi articoli dell’OSRev si trovano al n. 4.2.
In seguito alla modifica della LAVS, oltre allo svolgimento della revisione principale e di quella di chiusura, gli uffici di revisione avranno come compito anche la verifica dei sistemi d’informazione. Fondamentalmente questa non ha nulla a che fare con i requisiti attualmente definiti per l’abilitazione secondo legge speciale. Di regola, i periti revisori abilitati quali auditor responsabili per le casse di compensazione non dispongono delle conoscenze necessarie per la verifica dei sistemi d’informazione. Già oggi il reclutamento di capi revisori con solide conoscenze specialistiche nel settore delle assicurazioni sociali risulta molto difficile. Se si aggiungesse quale ulteriore criterio anche l’elemento della verifica dei sistemi d’informazione e in particolare della sicurezza informatica, si verificherebbe un fallimento del mercato. Gli specialisti con le conoscenze necessarie in questo settore non devono necessariamente avere un rapporto di lavoro con l’ufficio di revisione, ma possono essere incaricati da esso tramite un’impresa esterna. Gli specialisti informatici incaricati dall’ufficio di revisione non necessitano di alcuna abilitazione. A tal fine manca la base legale. L’ufficio di revisione è invece responsabile di reclutare o incaricare persone adatte. I criteri necessari a tal fine si evincono dal catalogo dei compiti della LAVS. L’UFAS può tuttavia precisare mediante direttive i criteri con i quali l’ufficio di revisione può valutare le qualifiche degli specialisti.
Art. 165–168
Questi articoli vengono abrogati, poiché in futuro il loro contenuto sarà disciplinato nell’OSRev.
Art. 169 cpv. 4, primo e secondo periodo
In questo capoverso si procede a un adeguamento linguistico alla prassi vigente, nella quale i rapporti di revisione non vengono più inoltrati quali esemplari rilegati bensì per via elettronica. Di conseguenza non ne sono più necessarie due copie. Inoltre, l’UCC, già destinatario dei rapporti di revisione, viene esplicitamente indicato come tale. La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
IIIa. Spese di revisione delle casse e di controllo dei datori di lavoro
In seguito alla modifica del titolo della cifra III, il contenuto dell’articolo 170 non è più pertinente. Viene pertanto aggiunta una nuova cifra «IIIa. Spese di revisione delle casse e di controllo dei datori di lavoro» e al contempo soppressa la rubrica dell’articolo 170.