Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 29 pagine

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all’articolo 24 della LPD riveduta. Non esonererà nemmeno gli organi esecutivi cantonali dai loro obblighi di notifica nei confronti delle autorità cantonali preposte alla protezione dei dati secondo le disposizioni cantonali.

Art. 142 cpv. 2

La delega di altri compiti alle casse di compensazione, attualmente sancita nell’articolo 63 capoverso 4 LAVS, passerà all’articolo 63a capoverso 1 LAVS. Il rimando nella presente disposizione viene pertanto adeguato.

Art. 155a Conto d’amministrazione degli istituti delle assicurazioni sociali

Cpv. 1: le casse di compensazione eseguono molteplici compiti. In questo modo, offrono ai datori di lavoro l’esecuzione da parte di un unico ente di diversi compiti delegati dalla Confederazione, dai Cantoni e dalle associazioni fondatrici. Ciò permette di semplificare notevolmente la procedura per i datori di lavoro, che possono così versare i contributi dovuti a più assicurazioni sociali e per altri compiti sostanzialmente con un un’unica polizza di versamento. Dal canto loro, le casse di compensazione devono però poter distinguere chiaramente e registrare separatamente nella propria contabilità questi diversi flussi finanziari e diritti. Questo vale evidentemente per il conto d’esercizio del settore assicurativo (contributi e prestazioni indicati separatamente per ogni attività), ma anche per le spese amministrative dei singoli rami delle assicurazioni sociali e per quelle dei compiti delegati.

In molti Cantoni vi sono già da anni istituti delle assicurazioni sociali. Nella maggior parte dei casi i Cantoni non tengono conti d’amministrazione propri per tali istituti. Si tratta in sostanza soltanto di una designazione collettiva per le relazioni con i clienti, ma senza alcuna funzione operativa. Come prescritto dalle leggi in materia di assicurazioni sociali, per la cassa di compensazione, l’ufficio AI, la cassa di compensazione per assegni familiari ecc. vengono tenute contabilità distinte ed effettuate registrazioni contabili separate. Nel settore pubblico questo tipo di presentazione è indicata come «classificazione funzionale», per distinguerla da quella istituzionale e da quella per tipo di costo. La vigilanza necessita di cifre comparabili sia sincronicamente che diacronicamente. A tal fine occorrono in particolare un piano contabile uniforme, una classificazione funzionale e una presentazione invariata dei conti annuali. In casi eccezionali l’istituto delle assicurazioni sociali assume anche compiti operativi e strategici, come una società madre; in tali casi, è tenuta una contabilità propria per questo settore organizzativo, la quale include soltanto gli elementi che non sono già imputati ai pertinenti rami assicurativi o divisioni nella classificazione funzionale.

Le forme giuridiche degli attuali istituti delle assicurazioni sociali sono molto eterogenee. Il diritto vigente non menziona l’istituto delle assicurazioni sociali, che sarà introdotto con la modifica di legge. Al riguardo, il legislatore ha deciso di continuare a consentire le varie forme organizzative, senza definire prescrizioni uniformi.

Per mantenere la possibilità di confronto tra le cifre, e in particolare la vigilanza sui diversi finanziamenti a destinazione vincolata, nonostante questa eterogeneità, l’istituto delle assicurazioni sociali sarà tenuto a mantenere l’attuale classificazione funzionale nella presentazione dei conti e a tenere un bilancio e un conto d’amministrazione propri per ciascuna divisione delle assicurazioni sociali. Inoltre, d’ora in poi dovrà tenere un bilancio e un conto d’amministrazione anche per l’eventuale organo direttivo superiore comune. Questo non sarà però necessario in caso di semplice assunzione della doppia funzione di gerente della cassa e di direttore dell’ufficio AI da parte di una sola persona, poiché la classificazione funzionale copre interamente queste funzioni.

Cpv. 2: l’organo direttivo superiore può eseguire compiti per i rami assicurativi che gli sono subordinati, come per esempio gestire un’accettazione comune e un centralino telefonico, assumere compiti in materia di personale o gestire un servizio finanze centralizzato. Le spese in questione andrebbero sostenute anche in mancanza di un organo direttivo superiore e ci si aspetta che sfruttando le sinergie derivanti dall’accentramento le spese complessive si riducano. D’altro canto, l’organo direttivo superiore può anche svolgere compiti propri, quali progetti strategici per l’ulteriore sviluppo dell’organizzazione mantello tramite l’assunzione di altri compiti o lo svolgimento diretto di compiti supplementari. Le spese in questione non sono legate ai compiti principali delle casse di compensazione e dell’ufficio AI e non possono dunque essere imputate a questi enti. Poiché le singole assicurazioni sociali dispongono di 12/29