Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 29 pagine

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Se una persona fisica o un’impresa di revisione non adempierà più le condizioni per l’abilitazione di cui agli articoli 11n–11p, l’abilitazione secondo l’articolo 68 nLAVS verrà revocata, a tempo determinato o indeterminato. Se è possibile che le condizioni vengano nuovamente adempiute, la revoca verrà dapprima comminata e quindi pronunciata soltanto in caso di mancato adempimento. Se la revoca dell’abilitazione è sproporzionata, al suo posto l’autorità di sorveglianza potrà impartire un ammonimento scritto. Se si constatano lacune nell’attività di revisione, che l’UFAS comunica all’ASR in virtù dell’articolo 22 della legge del 16 dicembre 200515 sui revisori (LSR), va valutato se le lacune in questione siano riconducibili alla carenza di conoscenze sulle assicurazioni sociali o a una violazione della garanzia di un’attività di controllo ineccepibile (art. 4 cpv. 1 LSR in combinato disposto con l’art. 4 OSRev). A seconda del risultato di questo accertamento, si procederà alla revoca dell’abilitazione di base quale perito revisore e/o soltanto a quella dell’abilitazione speciale oppure a un ammonimento scritto.

Capitolo 7: Disposizioni transitorie e finali

Art. 51e Disposizioni transitorie della modifica del xx.xx.2023

Questo articolo contiene le disposizioni transitorie applicabili in caso di entrata in vigore della presente modifica.

Cpv. 1: rispetto a oggi, i requisiti e i criteri per l’abilitazione in qualità di impresa di revisione o di auditor responsabile cambieranno con l’entrata in vigore dei nuovi articoli in materia. Pur non essendo sostanziali, le modifiche non lasceranno più alcun margine discrezionale e inoltre le condizioni dovranno essere costantemente adempiute e rispettate. Le imprese di revisione e gli auditor responsabili già in possesso di un’abilitazione la manterranno per due anni dall’entrata in vigore dei nuovi articoli, cosicché avranno tempo per garantire il pieno rispetto di tutti i criteri e mantenere l’abilitazione. Per poter mantenere l’abilitazione, le imprese di revisione e gli auditor responsabili che prima dell’entrata in vigore della presente modifica disponevano di un’abilitazione dell’UFAS dovranno adempiere tutte le condizioni previste allo scadere del periodo transitorio di due anni a contare dall’entrata in vigore della presente modifica.

Cpv. 2: le domande di abilitazione su cui l’UFAS ha preso una decisione rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 1. Se al momento dell’entrata in vigore della presente modifica le domande sono state inoltrate, ma non è ancora stata presa una decisione in merito, questa sarà presa dall’ASR secondo il nuovo diritto. La data determinante per stabilire la competenza e il diritto applicabile è quella della decisione.

4.3 Modifica dell’ordinanza dell’11 settembre 200216 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni (OPGA)

Art. 18a Scambio elettronico di dati

Questa disposizione attribuirà all’autorità di vigilanza di un’assicurazione sociale la competenza di disciplinare la trasmissione dei dati tra gli assicuratori e le autorità federali. Si tratterà in particolare di impostare lo scambio di dati in modo che sia sicuro, efficiente ed economico. Occorrerà inoltre garantire che vengano adottati i necessari provvedimenti tecnici e organizzativi per il trattamento dei dati personali (confidenzialità, disponibilità, integrità e tracciabilità). A tal fine l’autorità di vigilanza terrà conto di standard attuali riconosciuti.

Art. 18abis

Il vigente articolo 18a diventerà l’articolo 18abis.

15 RS 221.302

16 RS 830.11