Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 29 pagine
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considerazione anche il presumibile andamento dell’effettivo in seguito a pensionamenti e uscite, nonché fattori quali per esempio casi d’invalidità pendenti o latenti. Un caso è latente, per esempio, quando il diritto a prestazioni d’invalidità di un assicurato assente per malattia non è ancora stato accertato.
Cpv. 6: se tra il momento della valutazione e quello dell’emanazione della decisione il capitale di previdenza e gli accantonamenti tecnici oppure la riserva di fluttuazione di valore o il grado di copertura registreranno una variazione pari o superiore al 10 per cento, su richiesta dell’istituto di previdenza che rileva l’effettivo andrà effettuata una nuova valutazione del finanziamento sufficiente. Tali variazioni potranno verificarsi sia presso l’effettivo di beneficiari di rendite da trasferire che presso l’istituto di previdenza che lo rileva. Nel primo caso, tali variazioni riguardano il capitale di previdenza e/o gli accantonamenti tecnici dell’effettivo e possono essere causate dall’uscita di assicurati attivi o dalla realizzazione di rischi superiori alle attese. Le variazioni presso l’istituto di previdenza che rileva l’effettivo riguardano invece la riserva di fluttuazione di valore, che dipende dalle fluttuazioni dei mercati finanziari. La lettera b non concerne gli istituti di previdenza che calcolano la riserva di fluttuazione di valore separatamente per ogni datore di lavoro affiliato: nel caso di questi istituti non si procede a un nuovo calcolo, poiché l’importo da trasferire è stabilito in via definitiva. In presenza di indizi di tali variazioni presso l’effettivo di beneficiari di rendite l’istituto di previdenza che lo rileva ha interesse a reagire: dovrà chiedere informazioni all’istituto trasferente ed esigere una nuova valutazione dal suo perito in materia di previdenza professionale. A seconda dell’esito della nuova valutazione, occorrerà eventualmente adeguare il contratto di rilevamento per quanto concerne i mezzi da trasferire. L’istituto di previdenza che rileva l’effettivo sarà tenuto a comunicare la modifica all’autorità di vigilanza. È consigliabile che l’istituto trasferente e quello che rileva l’effettivo si riservino modifiche del genere nel contratto di rilevamento.
Titolo prima dell’art. 18
Sezione 4: Prestazioni dell’assicurazione
Art. 48 Valutazione
In questa disposizione verrà adeguato il rimando all’articolo 52e LPP. Il termine «rapporto» è sostituito con «calcolo», in modo da garantire la coerenza terminologica con la formulazione dell’articolo 52e nLPP.
4.8 Modifica dell’ordinanza del 24 novembre 200423 sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)
Art. 42 Disposizioni applicabili
Questa disposizione rimanda alle disposizioni dell’OAVS applicabili per analogia. L’elenco di queste disposizioni verrà aggiornato. Il rimando agli articoli 200–203 sarà sostituito con il rimando al capo sesto; vengono inoltre esplicitamente dichiarati applicabili per analogia gli articoli 211bis –211quinquies (contributi e rimborsi del Fondo di compensazione IPG) e 212 OAVS (controllo delle basi tecniche delle IPG da parte dell’UFAS).
5 Ripercussioni
La modifica dell’OAVS e di altre ordinanze precisa le modifiche di legge apportate con il progetto Modernizzazione della vigilanza. Di conseguenza, essa non avrà ripercussioni oltre a quelle già illustrate in occasione della modifica della LAVS del 17 giugno 2022 (FF 2020 1).
L’attuazione della legge federale sulla lotta contro l’abuso del fallimento farà aumentare i sussidi destinati alle casse di compensazione AVS per le loro spese di amministrazione. In futuro le casse di compensazione dovranno procedere all’esecuzione in via di fallimento nei confronti dei debitori di contributi iscritti nel registro di commercio. Questo comporterà un incremento delle spese di
23 RS 834.11