Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 29 pagine

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4 Commento ai singoli articoli

4.1 Modifica dell’ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Per adeguare la terminologia dell’ordinanza a quella della modifica di legge, in vari articoli

dell’ordinanza «(altri) compiti affidati» e «(altri) compiti assegnati» sono sostituiti, con i necessari

adeguamenti grammaticali, con «(altri) compiti delegati», «affidare» con «delegare» e «assegnazione di (altri) compiti» con «delega di (altri) compiti».

Art. 1a cpv. 2

In questa disposizione la prima occorrenza della denominazione abbreviata «Ufficio federale» è

sostituita con «UFAS».

Art. 51ter cpv. 1, parte introduttiva

Per motivi di tecnica legislativa, dato che l’indicazione generale concernente la sostituzione

dell’espressione «Ufficio federale» non si applica alla denominazione «Ufficio federale di statistica», la parte introduttiva dell’articolo 51ter capoverso 1 deve essere ripetuta. Nella versione italiana occorre inoltre sostituire la denominazione «Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro» con «Segreteria di Stato dell’economia (SECO)».

Art. 70 Comunicazione dei dati concernenti le rendite e registro delle prestazioni in denaro correnti

Le espressioni «registro delle rendite» e «registro centrale delle rendite» sono sostituite con «registro delle prestazioni in denaro correnti».

Art. 71 cpv. 3

All’epoca dell’introduzione dell’AVS, il pagamento in contanti della rendita da parte del postino era la regola. Con il tempo si è progressivamente affermato il versamento delle rendite su un conto bancario o postale e il pagamento in contanti è diventato sempre più raro. Ormai nessun istituto finanziario propone più il versamento in contanti sulla porta di casa. Meno di 100 beneficiari di rendita non dispongono di un conto bancario o postale. In questi casi, la Posta Svizzera offre la possibilità di un pagamento diretto tramite mediante polizza di pagamento con numero di riferimento. La cassa di compensazione AVS inserisce l’importo da versare su una polizza di pagamento con un numero di riferimento e la recapita per posta ai beneficiari di rendita. Al contempo, trasmette per via elettronica alla Posta l’importo e il numero di riferimento. Il beneficiario di rendita può quindi riscuotere l’importo che gli spetta recandosi in un ufficio postale e presentandovi la polizza di pagamento e un documento d’identità. Nei luoghi periferici è possibile, previo annuncio, riscuotere l’importo indicato sulla polizza di pagamento tramite il servizio a domicilio della Posta. La presente disposizione viene quindi adeguata alla prassi corrente.

Capo quarto, lettera B, cifra II (art. 88–91)

Questi articoli prevedevano prescrizioni dettagliate per le casse di compensazione paritetiche. Dato che queste ultime non sono mai esistite nella pratica, i relativi articoli di legge sono stati abrogati. Di conseguenza, in questa sede si procede all’abrogazione dei corrispondenti articoli di ordinanza.

Art. 99 cpv. 5

Il vigente articolo 99 capoverso 5 prevede, oltre ai motivi di modifica che continueranno a sussistere, anche la trasformazione di una cassa di compensazione non paritetica in una paritetica, e viceversa. Data l’abrogazione delle disposizioni relative alle casse di compensazione paritetiche, i relativi motivi di modifica non hanno più ragion d’essere.