Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 29 pagine

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in tal caso i compiti della cassa di compensazione AVS e quelli dell’ufficio AI andranno attribuiti a divisioni a sé stanti.

Nella logica della LAVS, il gerente della cassa è il decisore supremo della cassa di compensazione. Ha competenze specifiche e inalienabili, quali l’emanazione della decisione in caso di opposizione contro decisioni della cassa. Il decreto cantonale deve stabilire chi assume la funzione di gerente della cassa ai sensi dell’articolo 106 OAVS. Lo stesso vale per l’ufficio AI.

L’articolo 108a AP-OAVS sarà applicabile per analogia all’AI (cfr. art. 89 dell’ordinanza del 17 gennaio 19617 sull’assicurazione per l’invalidità [OAI]).

Art. 109a Commissione amministrativa

Nella prassi vi sono discussioni sul giusto grado di partecipazione dei membri del Governo e dell’Amministrazione cantonale alla vigilanza amministrativa sulle casse di compensazione cantonali. In alcuni Cantoni la commissione amministrativa è costituita unicamente da rappresentanti cantonali, in altri soltanto da terzi e in altri ancora sia da rappresentanti cantonali che da specialisti esterni. Il Consiglio federale non vorrebbe fare ingerenze nell’autonomia dei Cantoni per quanto concerne le casse di compensazione cantonali che assumono la forma di ente autonomo di diritto pubblico, poiché i Cantoni sono responsabili per eventuali danni arrecati. Per quanto concerne le casse di compensazione che svolgono anche compiti delegati dei Cantoni (p. es. prestazioni complementari), una rappresentanza cantonale è sensata, poiché il Cantone deve provvedere al loro finanziamento. Anche la procedura per l’elaborazione di adeguamenti delle leggi di applicazione cantonali è più semplice, se vi è già un legame con i rappresentanti cantonali. D’altro canto, la presenza di rappresentanti del mondo economico e dell’ambito scientifico in una commissione amministrativa apporta un prezioso arricchimento in termini di punti di vista ed esperienze. I Cantoni sono pertanto liberi di decidere in merito alla composizione della commissione amministrativa. Se invece la cassa di compensazione fa parte di un istituto delle assicurazioni sociali, nella prassi è di regola a quest’ultimo che vengono delegati altri compiti cantonali. Il Cantone deve garantire il finanziamento delle spese di amministrazione per questi compiti delegati. In tal caso, per i rappresentanti cantonali sorge un conflitto d’interessi tra l’onere finanziario a carico del Cantone e la garanzia della corretta esecuzione dei compiti principali delle casse di compensazione, finanziati con altre fonti (contributi alle spese di amministrazione dei datori di lavoro). Se i rimborsi delle spese previsti sono troppo scarsi, può succedere che i compiti non possano essere eseguiti correttamente. Per tutelare adeguatamente gli interessi di tutti gli ambiti di attività in seno a un istituto delle assicurazioni sociali, in tal caso non è consentito che i rappresentanti cantonali siano la maggioranza.

Art. 116 cpv. 1 e 2

Cpv. 1: il vigente capoverso 1 impone ai Cantoni di attribuire alle agenzie comunali delle casse di compensazione cantonali un ventaglio minimo di compiti. Nella prassi, nella maggior parte dei Cantoni queste agenzie comunali sono diventate superflue, poiché ormai, grazie alla maggiore mobilità, alla migliore interconnessione e alla possibilità di scambiare dati per via elettronica, gli assicurati si rivolgono direttamente alle casse di compensazione e le agenzie comunali non hanno quindi più alcuna funzione. Inoltre, data la possibilità di fare confronti tra i registri, le casse di compensazione non hanno più bisogno che gli uffici del controllo degli abitanti nei Comuni verifichino i dati personali. L’obbligo di tenere agenzie comunali viene pertanto soppresso. I Cantoni che vorranno continuare a lavorare con esse potranno disciplinarne i compiti mediante decreto secondo l’articolo 61 nLAVS.

Cpv. 2: attualmente alcune casse di compensazione professionali gestiscono agenzie. I membri di queste casse sono liberi di decidere se istituire o meno agenzie. Se vengono istituite agenzie, occorre definirne nel regolamento della cassa i compiti e le competenze.

Art. 126

7 RS 831.201