Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 29 pagine

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Art. 211bis cpv. 3

In futuro l’importo destinato all’informazione agli assicurati sarà fissato senza consultare previamente il consiglio di amministrazione di compenswiss. Non essendo coinvolto nelle attività di consulenza della Confederazione (UFAS), il consiglio di amministrazione di compenswiss non dispone delle conoscenze necessarie per valutare se l’importo proposto per l’informazione degli assicurati sia appropriato. Inoltre, secondo l’articolo 95 capoverso 4 in fine nLAVS è il Consiglio federale e non il DFI a fissare l’importo che può essere utilizzato per l’informazione generale degli assicurati. Nella pratica, ovviamente, questo non impedisce al Dipartimento di proporre un importo al Consiglio federale. La presente disposizione viene pertanto abrogata.

Art. 211quater cpv. 1

Come indicato nel commento all’articolo 158bis, in futuro in molti casi le casse di compensazione faranno valere i crediti contributivi mediante esecuzione in via di fallimento. Talvolta la procedura di fallimento viene sospesa per mancanza di attivi. Benché in questi casi non vengano rilasciati attestati di carenza di beni, le spese di esecuzione risultano perlopiù irrecuperabili. Tali spese dovranno continuare a essere assunte come oggi dal Fondo di compensazione AVS. I fondi di compensazione dell’AI e delle IPG assumeranno le spese in misura proporzionale. L’attuale condizione per il rimborso, ovvero la necessità di un attestato di carenza di beni, viene soppressa. La prova che il debitore non paga le spese di esecuzione può essere fornita anche in altra forma (p. es. conteggio finale dell’ufficio dei fallimenti, sentenze del giudice del fallimento).

Art. 211quinquies Assunzione delle spese per i sistemi d’informazione

Cpv. 1: i requisiti per il finanziamento dei sistemi d’informazione comuni da parte del Fondo di compensazione AVS secondo l’articolo 95 capoverso 3 lettera a LAVS, del Fondo di compensazione dell’AI secondo l’articolo 66 LAI e del Fondo di compensazione IPG secondo l’articolo 29 LIPG saranno resi meno rigidi affinché il sistema d’informazione debba comportare agevolazioni non più in modo cumulativo bensì alternativo per le casse di compensazione, gli assicurati o i datori di lavoro nello svolgimento dei loro compiti legali. Inoltre, in futuro, oltre allo sviluppo, potrà essere finanziata anche la gestione dei sistemi d’informazione.

D’altro canto, la regolamentazione del finanziamento dei sistemi d’informazione comuni viene adeguata in modo che in futuro i fondi di compensazione di AVS, AI e IPG debbano assumere soltanto le spese per sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale. I singoli progetti dovranno inserirsi in una strategia sovraordinata in materia di trasformazione digitale e innovazione per la gestione strategica dei sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale. A tal fine l’UCC, in qualità di autorità federale, sarà il principale fornitore di prestazioni per i sistemi d’informazione del 1° pilastro. Di conseguenza occorrerà adempiere cumulativamente le condizioni di cui alle lettere a–c del presente capoverso.

Lett. a: con questa lettera si precisa che le agevolazioni in questione si riferiscono ai compiti esecutivi di cui all’articolo 63 LAVS e non ad altri, come ad esempio i compiti delegati.

Lett. b: i sistemi d’informazione finanziati dal Fondo di compensazione AVS sono quelli utilizzabili a livello nazionale, inseriti in una strategia sovraordinata in materia di trasformazione digitale e innovazione e che servono allo scambio di informazioni tra più organi esecutivi. Non vi rientrano invece i sistemi d’informazione propri degli organi esecutivi (p. es. sistemi per la gestione dei casi, dei documenti o dei processi). Le spese da essi sostenute in quest’ambito sono infatti spese di amministrazione degli organi esecutivi e devono dunque essere finanziate mediante i contributi alle spese di amministrazione.

Lett. c: i sistemi d’informazione centralizzati dell’UCC che devono essere finanziati dal Fondo di compensazione AVS dovranno poter essere sviluppati e gestiti in modo più economico dal punto di vista dell’assicurazione – e non del singolo organo esecutivo – rispetto ai sistemi d’informazione decentralizzati. Va evitato che vengano sviluppati e gestiti più sistemi d’informazione per lo svolgimento di uno stesso compito. Con la possibilità di finanziare tali sistemi tramite il Fondo di compensazione AVS le casse di compensazione saranno per esempio incentivate a sfruttare le sinergie e a ridurre quindi