Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 29 pagine
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Art. 17 Netta preponderanza di beneficiari di rendite
Cpv. 1: il perito in materia di previdenza professionale dell’istituto di previdenza trasferente dovrà valutare se sussista una netta preponderanza di beneficiari di rendite. A tal fine, saranno considerati come capitali di previdenza determinanti il capitale di previdenza dei beneficiari di rendite e i relativi accantonamenti tecnici. Un effettivo sarà considerato quale effettivo con una netta preponderanza di beneficiari di rendite se la quota dei capitali di previdenza (accantonamenti inclusi) dei beneficiari di rendite ammonta almeno al 70 per cento della totalità dei capitali dell’effettivo da trasferire. La quota del 70 per cento dovrebbe permettere un’applicazione pratica semplice.
Cpv. 2: per la valutazione il perito in materia di previdenza professionale dovrà basarsi sulla data prevista per il rilevamento.
Cpv. 3: poiché tra la valutazione e la data convenuta per il rilevamento possono trascorrere diversi mesi, anche a causa della procedura di approvazione da parte dell’autorità di vigilanza (art. 53ebis cpv. 2 nLPP), il perito in materia di previdenza professionale dovrà prendere in considerazione anche il presumibile andamento dell’effettivo in seguito a pensionamenti e uscite nonché prevedibili casi d’invalidità. Se per esempio una persona è affiliata in quanto attiva al 31 dicembre ma andrà in pensione il 1° febbraio, nel calcolo del capitale di previdenza e degli accantonamenti tecnici va tenuto conto anche dell’imminente pensionamento e non soltanto della situazione al 31 dicembre.
Art. 17a Finanziamento sufficiente
Cpv. 1: il perito in materia di previdenza professionale dell’istituto di previdenza che rileva l’effettivo dovrà valutare se sia garantito il finanziamento sufficiente dell’effettivo da trasferire. A tal fine, confronterà il capitale di previdenza e gli accantonamenti tecnici nonché la riserva di fluttuazione di valore con il patrimonio di previdenza da trasferire. Nel farlo dovrà applicare le pertinenti direttive tecniche della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni. Se il patrimonio di previdenza copre gli impegni presi e la riserva di fluttuazione di valore dell’effettivo è sufficiente secondo le prescrizioni dei capoversi 2 e 3, l’effettivo sarà considerato come finanziato in misura sufficiente.
Cpv. 2: il perito in materia di previdenza professionale dell’istituto di previdenza che rileva l’effettivo dovrà verificare se la riserva di fluttuazione di valore dell’effettivo da trasferire corrisponda almeno a quella dell’istituto di previdenza che lo rileva. Se è il caso e se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute, l’effettivo sarà considerato come finanziato in misura sufficiente. Se per esempio l’istituto di previdenza che rileva l’effettivo ha una riserva di fluttuazione di valore del 10 per cento, anche l’effettivo da trasferire dovrà apportarne una del 10 per cento.
Cpv. 3: se invece l’effettivo verrà rilevato in qualità di cassa pensioni affiliata a sé stante da un istituto che calcola la riserva di fluttuazione di valore separatamente per ogni datore di lavoro affiliato, come nel caso degli istituti collettivi, il perito in materia di previdenza professionale dell’istituto di previdenza che rileva l’effettivo dovrà verificare se la riserva di fluttuazione di valore dell’effettivo corrisponda al valore che l’istituto stabilisce quale obiettivo per ogni cassa pensioni affiliata. Una deroga a questa prescrizione per le casse pensioni affiliate a sé stanti sarà ammessa soltanto se sussiste una garanzia analoga a quella di cui all’articolo 58 capoverso 2 lettera a OPP 2. Questo significa che dovrà sussistere una garanzia della Confederazione, di un Cantone, di un Comune o di una banca assoggettata alla legge dell’8 novembre 1934 sulle banche (RS 952.0); la garanzia dovrà essere intestata all’istituto di previdenza in questione ed essere irrevocabile e non cedibile. Se il valore obiettivo è raggiunto o sussiste una garanzia secondo le prescrizioni summenzionate e le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute, l’effettivo sarà considerato come finanziato in misura sufficiente.
Cpv. 4: per la valutazione il perito in materia di previdenza professionale dovrà basarsi sulla data prevista per il rilevamento.
Cpv. 5: tutti gli attori coinvolti nel trasferimento dovrebbero contribuire affinché l’approvazione dell’autorità di vigilanza venga pronunciata il più rapidamente possibile dopo la valutazione del perito in materia di previdenza professionale. È tuttavia prevedibile che nella pratica potranno trascorrere anche diversi mesi tra la valutazione del finanziamento sufficiente e il rilevamento vero e proprio, tra l’altro a causa della procedura di approvazione da parte dell’autorità di vigilanza (art. 53ebis cpv. 2 nLPP). Per questo motivo, nella valutazione il perito in materia di previdenza professionale dovrà prendere in 27/29