Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 29 pagine
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Art. 6 cpv. 3 Costi
In questa disposizione verrà adeguato il rimando all’articolo 7, dato che questo verrà modificato. In futuro non sarà più la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) a riscuotere la tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l’alta vigilanza (cfr. art. 56 cpv. 1 lett. i nLPP). La CAV PP dovrà imputare le spese sostenute da essa e dalla sua segreteria alla tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l’alta vigilanza (art. 7) o a quella per la vigilanza diretta (art. 8).
Art. 7 Tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l’alta vigilanza
Cpv. 1: conformemente all’articolo 56 capoverso 1 lettera i nLPP, in futuro il fondo di garanzia riscuoterà la tassa di vigilanza direttamente presso gli istituti di previdenza assoggettati alla legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (LFLP; RS 831.42). Poiché la CAV PP non riscuoterà più direttamente la tassa di vigilanza presso le autorità di vigilanza cantonali, il vigente capoverso 2 va modificato e i capoversi 3– 5 possono essere abrogati.
Cpv. 2: l’articolo 64c capoverso 2 lettera a nLPP modifica la base di calcolo della tassa di vigilanza. In futuro sarà applicata la base di calcolo già impiegata dal fondo di garanzia per la riscossione dei contributi per prestazioni in caso di insolvenza e per altre prestazioni secondo l’articolo 16 OFG. Saranno quindi determinanti le prestazioni d’uscita regolamentari di tutti gli assicurati secondo l’articolo 2 LFLP e il decuplo di tutte le rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP, secondo quanto risulta dai loro conti d’esercizio. Con la nuova base di calcolo, una tassa di base per ogni singolo istituto di previdenza non sarebbe più giustificata e complicherebbe inutilmente il calcolo.
La nuova tariffa è il frutto delle considerazioni seguenti: negli ultimi rapporti annuali, la CAV PP ha registrato spese pari a circa 3 milioni di franchi all’anno per la vigilanza sistemica e l’alta vigilanza21. Secondo il rapporto di gestione del fondo di garanzia, nel 2021 l’importo complessivo delle prestazioni d’uscita regolamentari è stato pari a 575 469 936 088 franchi, quello delle rendite correnti a 30 889 485 680 franchi. Nel 2021, quindi, la somma delle prestazioni d’uscita regolamentari di tutti gli assicurati e del decuplo di tutte le rendite è stato pari a quasi 900 miliardi di franchi (fr. 884 364 792 888). Di conseguenza, per coprire le spese correnti della CAV PP occorrerebbe oltre 1 franco ogni 300 000 franchi della nuova base di calcolo. Poiché la disposizione fissa il limite superiore per la tassa e la CAV PP può in ogni caso fatturare soltanto l’importo effettivo a copertura delle sue spese, può essere fissato un limite superiore più elevato. L’importo complessivo deve inoltre comprendere l’indennità per le spese di riscossione del fondo di garanzia, che in confronto sono esigue, come pure un margine per le future evoluzioni dei prezzi e aumenti dei costi imprevisti. Partendo dal rapporto esistente nella regolamentazione vigente (la tassa della CAV PP riscossa per il 2021 ammonta a 45 centesimi per assicurato e rendita versata, a fronte di un limite superiore di 80 centesimi), il limite superiore è fissato a 6 franchi per milione di franchi della nuova base di calcolo, ovvero della somma delle prestazioni d’uscita di tutti gli assicurati secondo l’articolo 2 LFLP e del decuplo di tutte le rendite.
Cpv. 3: la CAV PP fatturerà al fondo di garanzia l’importo delle tasse di vigilanza al più tardi nove mesi dopo la chiusura dell’esercizio della Commissione e il fondo di garanzia effettuerà il pagamento entro 30 giorni.
4.7 Modifica dell’ordinanza del 18 aprile 198422 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)
Sezione 3b: Rilevamento di effettivi di soli beneficiari di rendite e di effettivi con una netta preponderanza di beneficiari di rendite
L’articolo 53ebis nLPP pone le basi per disciplinare il rilevamento di effettivi di soli beneficiari di rendite e di effettivi con una netta preponderanza di beneficiari di rendite (di seguito: effettivi di beneficiari di rendite). Lo scopo dell’articolo non è di evitare tale rilevamento, bensì di definirne il quadro giuridico
21Secondo il conto annuale 2021 della CAV PP, 2 959 337.70 fr. (fr. 0.45 per assicurato e per rendita versata.)