Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 29 pagine
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Cpv. 3: questo capoverso descrive il contenuto e lo scopo della revisione di chiusura, che deve essere effettuata dopo la chiusura dell’anno d’esercizio in questione. Questa verifica comprende i compiti di cui all’articolo 68a capoverso 1 LAVS e le componenti del capoverso 2 lettere a, b, d ed e del medesimo articolo che non sono oggetto della revisione principale.
Cpv. 4: questo capoverso disciplina la base per la nuova verifica dei sistemi d’informazione, che può essere svolta simultaneamente a una delle altre verifiche o separatamente da essa. Affinché gli organi esecutivi dispongano di tempo a sufficienza per l’attuazione, i requisiti di cui all’articolo 72a capoverso 2 lettera b nLAVS sono già stati pubblicati il 1° gennaio 2022, ovvero due anni prima dell’entrata in vigore, sotto forma di raccomandazioni (https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/18527/download; disponibili in tedesco e in francese); per la loro elaborazione erano stati coinvolti gli specialisti degli organi esecutivi. Nell’ambito delle loro verifiche, i revisori valutano se gli organi esecutivi adempiano o meno i requisiti di cui all’articolo 72a capoverso 2 lettera b nLAVS. L’UFAS disciplinerà in apposite direttive l’ampiezza esatta della verifica, la presentazione dei relativi rapporti e le conoscenze specialistiche richieste ai revisori a tal fine. Nel quadro delle direttive l’UFAS definirà un processo di miglioramento continuo e introdurrà un modello di maturità per gli audit informatici.
Cpv. 5: questo capoverso attribuisce all’UFAS la competenza, attualmente prevista nel capoverso 2, di emanare istruzioni dettagliate per i revisori. La disposizione non cambia dal punto di vista materiale. Le casse di compensazione saranno sentite in merito conformemente all’articolo 68a capoverso 5 nLAVS.
Art. 160bis Revisione dell’esecuzione dei compiti delegati
Cpv. 1: all’UFAS viene attribuita la competenza di emanare istruzioni anche per le revisioni dei compiti delegati alle casse di compensazione. Questi compiti vengono generalmente delegati alle casse di compensazione, perché almeno una parte dei processi, come ad esempio la riscossione dei contributi, viene svolta insieme con i processi dell’AVS. È dunque ragionevole che la verifica di questi processi sia effettuata simultaneamente, da un unico ente e secondo le stesse prescrizioni. La verifica delle casse di compensazione è una verifica di diritto in materia di vigilanza, secondo una legge speciale, che si basa sull’articolo 68a LAVS. Secondo il diritto svizzero, a tutte le revisioni che non sono disciplinate mediante legge speciale si applicano le prescrizioni del Codice delle obbligazioni. I revisori sono quindi tenuti a redigere i relativi rapporti secondo gli standard svizzeri sulla revisione di chiusura (standard svizzeri di revisione) o secondo le norme ISA-CH. Tali modelli sono però pensati per le società anonime e non contengono quindi tutte le informazioni di cui le varie autorità di vigilanza necessitano. Applicare due standard di revisione diversi per lo stesso processo non è ragionevole, tanto più se si considera che la differenza principale consiste nella forma del rapporto da presentare. Questa lacuna viene eliminata attribuendo all’UFAS la competenza di emanare istruzioni in materia di revisioni anche per i compiti delegati alle casse di compensazione, affinché anche per essi i rapporti possano essere presentati secondo la regolamentazione di legge speciale. Il presente articolo disciplina pertanto espressamente soltanto i casi in cui sussiste tale lacuna.
Cpv. 2: questo capoverso sottolinea che la regolamentazione speciale per le revisioni comprende anche quella per la presentazione dei relativi rapporti.
Art. 161 cpv. 2–4
Cpv. 2: le casse di compensazione professionali non sono tenute a istituire agenzie, se esse stesse o i loro membri non lo vogliono. Se però lo fanno, devono sottoporre anche queste a revisione. Attualmente i compiti minimi sono elencati nell’articolo 116 e le prescrizioni per la revisione vengono indicate con un rimando a questa enumerazione. Poiché questo elenco verrà soppresso, il presente articolo deve essere riformulato. La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
Cpv. 3: in seguito alla soppressione del tipo di agenzie cui fa riferimento il vigente capoverso 3, vengono meno anche i relativi controlli. Di conseguenza, questo capoverso viene abrogato.
Cpv. 4: in questo capoverso cambia soltanto il rimando agli altri capoversi, dato che il capoverso 3 viene abrogato. La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.