Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 29 pagine
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interno va impostato in modo da essere adeguato alle dimensioni della cassa di compensazione e al volume dei suoi compiti.
Cpv. 3: il comitato direttivo è l’organo supremo delle casse di compensazione professionali; la commissione amministrativa è quello delle casse di compensazione cantonali. L’organo supremo è responsabile per l’organizzazione interna della cassa di compensazione e deve pertanto imperativamente occuparsi del sistema di controllo interno. Per questo motivo in futuro sarà tenuto a verificare annualmente lo stato attuale del sistema di controllo interno. A tal fine dovrà precisare esplicitamente nel verbale se abbia approvato il sistema di controllo interno nella versione presentata oppure ordinato provvedimenti supplementari.
Gli articoli 132quater, 132quinquies e 132sexies AP-OAVS saranno applicabili per analogia anche all’AI. Va però rilevato che l’UFAS esercita integralmente la vigilanza materiale, amministrativa e finanziaria sugli uffici AI (cfr. art. 50 segg. OAI). La commissione amministrativa, invece, può soltanto ordinare l’adozione di provvedimenti nel quadro della vigilanza in materia di personale o intervenire riguardo a questioni amministrativo-organizzative (p. es. uniformando gli strumenti che le devono essere presentati annualmente).
Art. 132septies Garanzia di un’attività irreprensibile
Cpv. 1: la legge indica la cerchia dei collaboratori di una cassa di compensazione interessati come «altre persone cui sono affidati compiti di direzione». Nella pratica non è definito quali funzioni si intendano esattamente con questa espressione. Nel messaggio concernente la modernizzazione della vigilanza si è stabilito che il competente organo di nomina deve fissare i criteri relativi alla buona reputazione e alla garanzia di un’attività irreprensibile. La presente nuova disposizione attribuirà ai competenti organi di nomina il compito di definire criteri misurabili.
Cpv. 2: l’accertamento dell’adempimento di questi criteri dovrà essere il più possibile oggettivo e non arbitrario, poiché se le condizioni della buona reputazione o della garanzia di un’attività irreprensibile non sono più adempiute non si può procedere a una nomina o si deve procedere alla sua revoca. È tuttavia inevitabile che resti un certo margine di apprezzamento, poiché non si possono illustrare tutte le possibili combinazioni di casi. Per fornire agli organi di nomina un punto di riferimento per la fissazione dei criteri secondo il capoverso 1, nel presente capoverso vengono elencati gli elementi minimi di cui va tenuto conto in ogni caso. Concretamente, si tratta degli estratti del casellario giudiziale, degli estratti del registro delle esecuzioni e delle referenze di precedenti datori di lavoro. Spetterà quindi all’organo di nomina analizzare eventuali iscrizioni nei registri o referenze solo cautamente positive.
Cpv. 3: l’esame dell’adempimento delle condizioni della buona reputazione e della garanzia di un’attività irreprensibile spetta al competente organo di nomina, che deve documentarne lo svolgimento e archiviarne i risultati nei dossier personali. L’esame va ripetuto almeno ogni cinque anni.
Art. 132octies Relazioni d’interesse
Va da sé che i collaboratori delle casse di compensazione e delle agenzie devono essere indipendenti e non possono quindi avere un rapporto di lavoro con altri organi cantonali. Dovrebbero inoltre avere l’obbligo di dichiarare le loro relazioni d’interesse.
Cpv. 1: l’organo di nomina è responsabile per la rilevazione delle relazioni d’interesse. Questo significa che gli accertamenti e le rilevazioni saranno sempre effettuati dall’organo che procede alle nomine. La documentazione degli accertamenti e i moduli sulle relazioni d’interesse vanno conservati per tutti i dossier a livello centralizzato presso la cassa di compensazione, in modo che i revisori possano consultarli. La documentazione concernente la dichiarazione delle relazioni d’interesse deve essere aggiornata ogni anno.
Cpv. 2: in futuro le casse di compensazione avranno il diritto, ma non l’obbligo, di pubblicare sul proprio sito Internet o nel rapporto di gestione l’elenco delle relazioni d’interesse. I revisori e l’UFAS potranno chiedere in qualsiasi momento di consultarlo, ragion per cui ai fini della vigilanza non è necessario un obbligo generale di pubblicazione.