Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 29 pagine
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anche altre spese finanziate dal Fondo, quali le tasse postali secondo l’articolo 95 capoverso 3 lettera b nLAVS.
Cpv. 2: l’UFAS verificherà le condizioni di cui al capoverso 1 e, per i progetti che adempiono le condizioni, definirà una pianificazione e un ordine di priorità nel quadro della strategia in materia di trasformazione digitale e innovazione mediante un sistema di gestione dei portafogli.
La strategia in materia di trasformazione digitale e innovazione fisserà gli orientamenti e gli obiettivi strategici dell’informatica del 1° pilastro e sarà coordinata con le strategie di digitalizzazione sovraordinate della Confederazione e dei Cantoni. La pianificazione direttrice strategica verrà aggiornata annualmente, nell’ottica di una pianificazione continua, in funzione dello stato concreto e dell’avanzamento effettivo dei lavori di attuazione. Il controllo degli aspetti materiali e finanziari dei progetti verrà effettuato sulla base delle prescrizioni del controllo strategico delle TIC della Confederazione. Queste spese sono integrate nei processi relativi all’adozione del preventivo e all’approvazione del consuntivo della Confederazione (UFAS; art. 4 e 29 cpv. 1 della legge federale del 7 ottobre 200513 sulle finanze della Confederazione). Il Parlamento approva il preventivo globale dell’UFAS. Le quote delle spese proprie di queste unità amministrative finanziate dai fondi di compensazione devono pertanto essere dettagliatamente motivate al Parlamento nel quadro del preventivo e del consuntivo.
4.2 Modifica dell’ordinanza del 22 agosto 200714 sui revisori (OSRev)
Art. 10a–10c e 11
L’introduzione dell’abilitazione speciale per la verifica delle casse di compensazione AVS è completata dalle disposizioni generali in materia di abilitazione e dalle disposizioni già esistenti per le verifiche secondo le leggi sui mercati finanziari. Poiché attualmente l’unità di partizione più bassa nell’OSRev è la sezione, occorre adeguare la struttura dell’ordinanza e rinumerare alcuni articoli.
Titolo prima dell’art. 11a
Sezione 2: Abilitazione ad eseguire verifiche conformemente alle leggi sui mercati finanziari
Art. 11h cpv. 1 lett. d
Attualmente i corsi di formazione e perfezionamento non vengono più svolti soltanto in presenza, ma sempre più anche in forma virtuale. Se un corso si tiene dal vivo, con un collegamento in diretta, si parla di corso virtuale sincrono. Se invece il corso viene registrato e messo a disposizione degli interessati sotto forma di video per una visualizzazione differita, si tratta di un corso virtuale asincrono. Con questi tipi di corso è possibile garantire la partecipazione effettiva soltanto con un controllo dell’apprendimento. Questo controllo viene dunque aggiunto quale criterio per l’abilitazione ad eseguire verifiche sia conformemente alle leggi sui mercati finanziari che conformemente alla LAVS.
Titolo prima dell’art. 11m
Sezione 3: Abilitazione ad eseguire verifiche conformemente alla legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Art. 11m Abilitazione
In futuro l’abilitazione ad eseguire verifiche conformemente agli articoli 68 e 68a nLAVS sarà disciplinata nell’OSRev.
13RS 611.0