Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 29 pagine

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Un «gruppo professionale dell’industria a domicilio» era attivo in particolare nel settore tessile (tessitura, filatura e ricamo). Questo gruppo professionale è ormai scomparso e la cassa di compensazione del tessile (CC 94) è stata liquidata 20 anni fa. Il presente articolo è dunque obsoleto e può quindi essere abrogato.

Art. 130 cpv. 2

Se una revisione non è disciplinata mediante legge speciale, a tutte le forme giuridiche si applicano automaticamente e imperativamente le pertinenti prescrizioni del Codice delle obbligazioni. Il Codice delle obbligazioni disciplina le revisioni di chiusura nel diritto sulla società anonima, che deve quindi essere ripreso per analogia da tutti gli altri enti giuridici. Conformemente agli standard svizzeri di revisione e alle norme ISA-CH, con queste revisioni di chiusura si verifica prioritariamente che la chiusura non contenga importanti affermazioni inveritiere circa il valore del capitale proprio (valore azionario) e degli utili indicati. Il rapporto è standardizzato e non lascia margine per ulteriori attestazioni o spiegazioni. Se l’autorità di vigilanza di un Cantone vuole un rapporto di diritto in materia di vigilanza o attestazioni supplementari su un compito delegato, deve pertanto stabilirlo mediante legge speciale. Senza tale regolamentazione speciale, il revisore non può fornire verifiche supplementari secondo le prescrizioni del Cantone, ma può redigere il suo rapporto soltanto sulla base del modello ISA-CH. Nella prassi questo è un problema notevole e irrisolto, poiché la maggior parte dei Cantoni richiede attestazioni secondo prescrizioni proprie. Per risolverlo in futuro, occorre che i decreti cantonali che disciplinano i compiti la cui esecuzione è delegata alle casse di compensazione regolamentino esplicitamente le modalità di presentazione dei rapporti. Se il decreto cantonale non contiene alcuna regolamentazione speciale in materia, i revisori possono redigere rapporti esclusivamente secondo il modello ISA-CH.

Art. 132 cpv. 2

In questa disposizione vengono soltanto adeguati i rimandi, dato che nella LAVS riveduta il contenuto del vigente articolo 68 è stato ripartito su tre articoli, ovvero 68, 68a e 68b. Dal punto di vista materiale, non cambia nulla.

Art. 132bis cpv. 1

In questa disposizione viene soltanto adeguato il rimando, dato che nella LAVS riveduta il contenuto del vigente articolo 63 è stato ripartito su tre articoli, ovvero 63, 63a e 63b. Dal punto di vista materiale, non cambia nulla.

Art. 132quater Sistema di gestione dei rischi

Il sistema di gestione dei rischi comprende l’individuazione, la valutazione e la gestione dei rischi che rappresentano una minaccia per l’esistenza della cassa di compensazione. Non si tratta dei rischi dell’AVS nel suo complesso, bensì dei rischi specifici dell’organo esecutivo. Dato che questi possono variare notevolmente da una cassa di compensazione all’altra, è necessaria un’attuazione in funzione delle circostanze concrete del singolo caso.

Cpv. 1: la direzione della cassa deve documentare sistematicamente per iscritto i rischi individuati e la loro valutazione nonché le decisioni su come affrontarli. Quale strumento per la documentazione sistematica, nella prassi si usa una tabella in cui i rischi vengono individuati e valutati in funzione della loro probabilità di realizzazione e dell’entità dei potenziali danni e in cui sono definite misure per evitarli, ridurli, assicurarli e assumerli. Essa contiene inoltre criteri di valutazione, responsabilità e scadenze.

Cpv. 2: il comitato direttivo è l’organo supremo delle casse di compensazione professionali; la commissione amministrativa è quello delle casse di compensazione cantonali. L’organo supremo è responsabile per l’organizzazione interna della cassa di compensazione e deve pertanto imperativamente trattare la gestione dei rischi suscettibili di compromettere l’esistenza della cassa. Per questo motivo in futuro sarà tenuto a verificare annualmente lo stato attuale della documentazione sulla gestione dei rischi. A tal fine dovrà precisare esplicitamente nel verbale se abbia approvato l’elenco dei rischi nella versione presentata oppure ordinato provvedimenti supplementari.