Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 29 pagine

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saranno quindi gli unici a dover sostenere l’integralità dei costi. Oltre ai costi una tantum, va tenuto conto anche delle spese di manutenzione del servizio da parte dell’UCC, stimate a circa 5000 franchi all’anno. Queste spese, a carico degli istituti di previdenza, saranno coperte mediante un contributo a copertura delle spese annue derivanti dall’utilizzo del sistema (art. 59a nLPP). A riscuotere questo contributo presso gli istituti di previdenza che utilizzeranno il sistema sarà, alla fine di ogni anno civile, il fondo di garanzia, che gestisce l’Ufficio centrale del 2° pilastro.

Il fondo di garanzia indicherà separatamente nei suoi conti le spese derivanti dallo scambio di informazioni tra gli istituti di previdenza e l’UCC.

Art. 12c Versamenti all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS

Il fondo di garanzia deve indennizzare l’UCC per il nuovo compito attribuitogli. Le spese d’esercizio dell’UCC per l’attuazione dell’articolo 58a LPP constano di tre elementi: una prima componente «Spese per la gestione del servizio messo a disposizione», stimate a un giorno all’anno (ovvero fr. 1000 circa), una seconda componente «Spese di manutenzione» per un’applicazione semplice, stimate a circa il 10 per cento del budget di sviluppo (fr. 3000 circa) e una terza componente relativa allo sfruttamento dell’infrastruttura. Considerati questi parametri, le spese per l’utilizzo del sistema dovrebbero ammontare a circa 5000 franchi all’anno. Una volta all’anno, l’UCC fatturerà dunque al fondo di garanzia le spese per la ricerca e la fornitura dei dati personali di beneficiari di rendita come pure per l’utilizzo del sistema informatico. Il contributo finanziario di 5000 franchi all’anno è fissato in modo da non superare l’importo complessivo delle spese sostenute dall’UCC per questo servizio.

Art. 14 cpv. 1bis Sistema di contribuzione

In seguito all’attribuzione al fondo di garanzia del nuovo compito di cui all’articolo 56 capoverso 1 lettera i nLPP, occorre adeguare il rimando nella presente disposizione.

Vi va inoltre aggiunto il rimando alla lettera d del medesimo articolo, che a causa di una svista non figura nel testo vigente. L’articolo 14 capoverso 1 lettera b menziona soltanto gli indennizzi all’istituto collettore per il controllo della riaffiliazione a un istituto di previdenza secondo l’articolo 11 capoverso 3bis LPP. Le altre prestazioni secondo l’articolo 56 capoverso 1 lettera d LPP devono quindi essere esplicitamente inserite nel capoverso 1bis dell’articolo 14.

4.6 Modifica dell’ordinanza del 10 e del 22 giugno 201119 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1)

Art. 3 cpv. 3 Elenco degli istituti soggetti a vigilanza

Conformemente alla volontà del legislatore di diffondere il più possibile l’utilizzo del numero d’identificazione delle imprese (IDI), questo identificatore andrà aggiunto anche negli elenchi degli istituti soggetti a vigilanza.

Gli istituti di previdenza interessati come pure gli istituti dediti alla previdenza professionale dispongono già oggi di un IDI in virtù dell’articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge federale del 18 giugno 201020 sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI). I servizi IDI (art. 3 cpv. 1 lett. d LIDI), di cui fanno parte anche le autorità di vigilanza cantonali e regionali, sono tenuti a utilizzare l’IDI secondo l’articolo 5 LIDI.

Con la modifica del presente capoverso viene attuata la «Strategia per lo sviluppo della gestione comune dei dati di base della Confederazione», il cui obiettivo è che i dati debbano essere comunicati una sola volta (in base al principio «once only»).

19 RS 831.435.1

20 RS 431.03