Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 29 pagine
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finanziamenti speciali a destinazione vincolata, l’imputazione delle spese è particolarmente importante. Non sono infatti ammessi finanziamenti trasversali. Le spese derivanti direttamente dai compiti svolti per i settori assicurativi subordinati vanno quindi addossate loro in base al principio di causalità. Possono essere fatturate soltanto le spese effettive, senza supplementi né margini di guadagno.
Cpv. 3: se al livello dell’organo direttivo superiore rimangono spese non imputabili, queste devono essere sostenute dal Cantone.
Art. 158bis cpv. 1 lett. bbis
Il numero delle procedure esecutive per crediti contributivi varia notevolmente a seconda della struttura dei membri delle casse di compensazione. Per non penalizzare le casse di compensazione con una quota elevata di tali procedure, un indennizzo per le spese supplementari per il personale a esse connesse viene versato loro dai fondi di compensazione di AVS, AI (cfr. art. 89 dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità) e IPG (cfr. art. 42 dell’ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno). Attualmente l’indennizzo ammonta a 80 franchi per ogni domanda di continuazione ai sensi dell’articolo 88 della legge federale dell’11 aprile 18898 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Ogni anno sono versati a questo titolo circa 8 milioni di franchi.
A partire dall’entrata in vigore della legge federale sulla lotta contro l’abuso del fallimento9, prevista per il 1° gennaio 2024, le casse di compensazione dovranno per principio far valere i crediti contributivi mediante esecuzione in via di fallimento (abrogazione dell’art. 43 cpv. 1 LEF). Questo comporterà un onere supplementare, che verrà indennizzato a due livelli.
Se il credito contributivo non è stato saldato dopo la domanda di continuazione o la comminatoria di fallimento, la cassa di compensazione inoltrerà una domanda di fallimento. Per l’onere a essa connesso verrà rimborsato alla cassa di compensazione un importo di 70 franchi.
L’esperienza mostra che in oltre la metà dei casi si arriva alla sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi, poiché la massa fallimentare non è sufficiente per coprire le spese di una liquidazione sommaria (art. 230 cpv. 1 LEF). Negli altri casi viene svolta una procedura sommaria o una ordinaria. L’onere che le casse di compensazione devono sostenere per questa procedura verrà indennizzato con un ulteriore importo di 210 franchi. Quale prova dell’effettivo svolgimento della procedura di fallimento è determinante la decisione del giudice del fallimento (art. 268 cpv. 2 LEF).
Art. 159 Regola
In base al diritto vigente, ogni anno vengono effettuate due revisioni, fondate sull’articolo 68 LAVS. In futuro queste revisioni saranno fondate sull’articolo 68a LAVS e vi se ne aggiungerà una terza. Il presente articolo elenca in modo chiaro le tre revisioni e stabilisce che per ciascuna di esse va presentato un rapporto separato. Le denominazioni «revisione principale» e «revisione di chiusura» sono da anni note alle casse di compensazione e i relativi concetti non subiscono modifiche materiali. In futuro andrà inoltre svolta una verifica dei sistemi d’informazione.
Art. 160 Estensione
Cpv. 1: questo capoverso corrisponde al tenore vigente. Per motivi di tecnica legislativa viene ripetuto.
Cpv. 2: il vigente capoverso 2 descrive a grandi linee il contenuto delle due revisioni esistenti al momento. In futuro ciascuna di queste due revisioni e la nuova verifica dei sistemi d’informazione saranno definite in un capoverso a sé stante. Nel suo nuovo tenore, il presente capoverso descrive quindi il contenuto e lo scopo della revisione principale, stabilendo inoltre che essa deve essere effettuata nel corso dell’anno d’esercizio in questione. Questa verifica consta in particolare delle attività di cui all’articolo 68a capoverso 2 lettere a, b, d ed e nLAVS, nella misura in cui esse non riguardano la revisione di chiusura.
8 RS 281.1
9 FF 2022 702