Rapporto sui risultati OAC

Consultazione 2024/50: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per trasporre i contenuti più importanti di alcune norme tecniche nella legislazione federale sulla segnaletica stradale; Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione relativamente al corso di teoria della circolazione · 31 pagine

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In più, dopo il 31 dicembre 2025 si porrà la domanda se chi non supera l’esame teorico debba prima frequentare il CTC o se, fino al superamento dell’esame teorico, sarà trattato secondo la «vecchia normativa».

Occorre infine tener presente che per i necessari adeguamenti agli applicativi cantonali occorrerà prevedere un periodo transitorio sufficiente.

Il corso di teoria della circolazione ha senso solo quando l’allievo deve affrontare la strada. GE L’argomento della sicurezza fornito per ripristinare l’obbligo di seguire questo corso prima dell’esame teorico di base non tiene conto dell’attuale obiettivo pedagogico, che è quello di applicare la teoria alla guida pratica.

Dubitiamo che se frequentato prima dell’esame teorico di base il CTC apporti un valore ag- GL giunto in termini di sicurezza stradale e di qualità della formazione dei conducenti. Prima di sostenere l’esame teorico manca completamente il collegamento diretto con la pratica. Nell’interesse della certezza del diritto e della coerenza non si dovrebbe ripristinare la situazione giuridica anteriore e tornare alla vecchia modalità.

Affrontare temi di teoria della circolazione prima di sostenere l’esame teorico di base è di LU principio sensato e fa maturare negli studenti una maggiore sensibilità verso la sicurezza stradale.

L’attuale registrazione dei partecipanti al corso CTC/PGS tramite Sari non è comunque compatibile con le nuove disposizioni. Le persone che frequentano il corso prima di aver raggiunto l’età minima richiesta non hanno ancora ricevuto il PIN FABER dall’autorità di ammissione, per cui attualmente non possono iscriversi in Sari. Una possibile soluzione potrebbe essere l’utilizzo del numero AVS.

I contenuti del CTC (fra cui anche quelli relativi agli ADAS) richiedono inoltre una certa esperienza di guida. Completare il corso prima dell’esame teorico ha quindi senso solo in misura limitata. In futuro si dovrebbe pertanto prendere in considerazione la possibilità di suddividere

il CTC in più momenti.

Tenuto conto, in particolare, dei contenuti del corso e dell’età alle quali si possono frequen- VD tare i vari moduli, il progetto non può essere avallato nella sua forma attuale.

Seguire il CTC prima dell’esame teorico offre certamente dei notevoli vantaggi, in primis quello di poter successivamente verificare le conoscenze acquisite nel quadro dell’esame teorico e obbligare l’allievo a entrare in contatto con un professionista (maestro di guida) sin dall’inizio della formazione (permettendogli così di essere informato sull’intero percorso formativo e di prendere subito familiarità con i requisiti richiesti), il che permetterebbe di rafforzare le conoscenze di base dei candidati e migliorare la sicurezza stradale.

Il progetto presenta tuttavia un certo numero di problematiche, tra cui in particolare l’impossibilità per i candidati di sperimentare certe tematiche trattate nel CTC subito dopo aver seguito il corso (p. es. i sistemi di assistenza alla guida se i candidati hanno 14 anni e mezzo/15 anni e seguono il corso per la categoria A1); tutto questo potrebbe causare delle lacune di comprensione dovute a una mancanza di assiduità nell’acquisizione delle conoscenze e far arrivare i candidati impreparati al momento di prendere la licenza per allievo conducente del veicolo in questione due anni più tardi. Certi elementi contenuti nei corsi possono inoltre essere capiti meglio dopo aver preso in mano un veicolo (responsabilità in materia di utilizzo, carico, trasporto di passeggeri, ecc.).

Nel progetto non c’è peraltro alcun legame tra domanda per licenza per allievo conducente e partecipazione al corso. Basta unicamente avere 6 mesi meno dell’età richiesta per ottenere la licenza per allievo conducente in questione. Alcuni potrebbero essere tentati di seguire il corso da giovani e in seguito non richiedere la licenza per allievo conducente all’età richiesta. Poiché il corso è valido a vita, non dovrebbero più seguirne un altro se domandano una licenza a 17 anni o più e non avrebbero così conoscenze sufficienti; inoltre, pone un problema anche la durata di validità del corso (v. domanda 6).

Si propone pertanto di adattare il CTC tenendo conto della categoria di licenza desiderata, in particolare se si tratta della categoria A1 ottenibile a 15 anni, e creando per esempio un modulo complementare da seguire in vista del conseguimento della categoria A, B o B1. Per rimediare a questi limiti, il corso di teoria della circolazione dovrebbe pertanto essere scisso in due fasi distinte. La prima fase, comprendente due moduli da 2 ore ciascuno, sarebbe destinata ad accedere alla sottocategoria A1. La seconda, anch’essa composta da due moduli di 2 ore, sarebbe riservata a chi vuole accedere alle categorie A e B o alla sottocategoria B1. Questo metodo sarebbe analogo alla formazione pratica di base per allievi motociclisti precedentemente in vigore e permetterebbe una progressione formativa pedagogicamente più adeguata all’esperienza e alle esigenze dei candidati.

Da un lato, la possibilità di verificare nell’ETB i contenuti del CTC data dalla presente modifica UPSA potrebbe essere un vantaggio. Dall’altro, modificare la prassi attuale avrebbe però uno svantaggio troppo grande: il CTC e l’ETB vanno completati in tempi ravvicinati, mentre le lezioni