Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/61: Credito d’impegno destinato a indennizzare l’offerta di trasporto del traffico regionale viaggiatori (TRV) negli anni 2026–2028 · 36 pagine
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alle offerte ordinate dai poteri pubblici, di conseguenza Confederazione e Cantoni contribuiscono a finanziare i relativi costi non coperti. Il TRV resta un compito congiunto di Confederazione e Cantoni, poiché è utilizzato da viaggiatori provenienti da tutti i Cantoni e dall’estero e la rispettiva offerta di prestazioni deve essere coordinata sul piano nazionale nonché armonizzata con lo sviluppo dell’infrastruttura.
Il principio di sussidiarietà è rispettato. I Cantoni si assumono già oggi la responsabilità delle ordinazioni e il presente progetto non modifica tale stato di fatto; la Confederazione è attiva principalmente nell’ambito del coordinamento.
L’equivalenza fiscale nel senso di bilanciamento tra assunzione dei costi, finanziamento e benefici del progetto è data. Un cofinanziamento da parte della Confederazione è giustificato dalla natura intercantonale del progetto e dalla grande importanza economica del TRV a livello nazionale.
4.6 Conformità alla legge sui sussidi
Dal 2008 tutti i messaggi relativi alle decisioni in materia di crediti e ai limiti di spesa devono menzionare il rispetto dei principi fissati nella legge federale del 5 ottobre 199024 sui sussidi (LSu).
4.6.1 Importanza dei sussidi per il raggiungimento degli scopi perseguiti dalla Confederazione
Secondo l’articolo 81a Cost. Confederazione e Cantoni provvedono a un’offerta sufficiente in materia di TP su strada, per ferrovia, vie d’acqua e filovia in tutte le regioni del Paese.
In virtù dell’articolo 28 capoverso 1 LTV l’offerta di trasporto nell’ambito del TRV è ordinata congiuntamente da Confederazione e Cantoni. Poiché, come menzionato al numero 1.1, la quasi totalità delle linee di trasporto regionale genera ricavi che non coprono i propri costi, le IT sono indennizzate per i costi non coperti previsti nella pianificazione finanziaria. Senza le indennità versate da Confederazione e Cantoni le imprese non potrebbero fornire prestazioni di trasporto regionale e non si potrebbe garantire un’offerta di trasporto in tutte le regioni come previsto dall’articolo 81a Cost.
In caso di riduzione consistente delle indennità federali, è poco probabile che i Cantoni accettino di farsi carico della parte delle indennità non coperte dalla Confederazione. Di conseguenza, un calo sostanziale dei mezzi finanziari a disposizione delle imprese comporterebbe una riduzione dell’offerta di trasporto regionale, che a sua volta probabilmente provocherebbe uno spostamento verso modalità del trasporto individuale motorizzato, con ripercussioni negative sull’economia e sull’ambiente.
24 RS 616.1