Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/61: Credito d’impegno destinato a indennizzare l’offerta di trasporto del traffico regionale viaggiatori (TRV) negli anni 2026–2028 · 36 pagine

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− Confederazione e Cantoni (committenti) indicano alle IT gli elementi dell’offerta di trasporto auspicata (orario), tenuto conto delle risorse disponibili (a fine 2023 per il periodo 2025/2026);

− su tale base le IT redigono le offerte per ciascuna linea (presentazione dell’offerta per il 2025/2026: fine aprile 2024), nelle quali sono presentati i costi pianificati e i ricavi attesi dalla vendita dei titoli di trasporto. Il disavanzo residuo corrisponde ai cosiddetti «costi non coperti pianificati» che vengono indennizzati dai committenti;

− i committenti esaminano le offerte e le negoziano con le IT. Tramite il sistema di indici, l’UFT valuta l’efficienza delle prestazioni ordinate fornite dalle IT. Inoltre, dall’ordinazione 2025–2026, i committenti potranno usufruire, per la prima volta, dei dati del «benchmark TRV». Si tratta di uno strumento di analisi comparativa a livello nazionale che, tenendo conto delle differenti condizioni di produzione (orario, domanda, dimensioni dei veicoli ecc.) permette di confrontare in modo diversificato ed equo i costi delle combinazioni di linee o delle IT. Le offerte delle IT possono peraltro subire modifiche a causa della procedura di allestimento dell’orario;

− una volta rettificate le offerte, i committenti stipulano con le IT le convenzioni sull’offerta, nelle quali sono disciplinate le indennità e la loro ripartizione tra Confederazione e Cantoni. Nel caso delle linee intercantonali la partecipazione ai costi è suddivisa in modo proporzionale tra i Cantoni interessati;

− a partire dal cambiamento d’orario (a dicembre dell’anno precedente quello considerato, ovvero dicembre 2024 per l’anno d’orario 2025) le IT forniscono le prestazioni di trasporto convenute.

In base a tale procedura le indennità sono pertanto stabilite in anticipo. Alla fine dell’anno d’esercizio, nel redigere il conto annuale le IT devono presentare un conto separato per il TRV e attribuire a una riserva speciale (secondo l’art. 36 LTV) eventuali utili o perdite relativi a questo settore. Al momento è previsto che confluiscano nella riserva speciale almeno i 2/3 degli utili ma, in seguito alla modifica della LTV, a partire dai conti 2025 le IT dovranno destinarne solo la metà.

Conformemente all’articolo 37 LTV, l’UFT verifica ogni anno o in funzione delle esigenze il corretto impiego dei sussidi accordati così come il rispetto delle disposizioni dell’ordinanza del 18 gennaio 20114 del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie (OCIC). Dal 2019 l’UFT ha potenziato il proprio piano di vigilanza volto a controllare il rispetto delle disposizioni legali in materia di sussidi (v. n. 4.6.2).

4 RS 742.221