Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 30 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
Il nuovo paragrafo 4bisprevede che dopo aver determinato che un evento costituisce un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale sulla base dei criteri e delle procedure esistenti, il Direttore generale debba inoltre stabilire se tale emergenza costituisca anche un’emergenza pandemica/pandemia. Occorre notare che già attualmente un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale può riguardare un evento pandemico (COVID-19 nel 2020) o un evento non pandemico (p. es. Ebola nel 2014, Zika nel 2016, Mpox nel 2022 e nel 2024); non è tuttavia necessario specificarlo in modo esplicito. Questo emendamento apporta pertanto un’ulteriore precisazione alla natura dell’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale dichiarata.
Come definito nell’articolo 1, un’emergenza pandemica comporta sempre un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale causata da una malattia trasmissibile e non può essere dichiarata in modo indipendente da essa. Inoltre, devono essere soddisfatti quattro criteri che si riferiscono alla diffusione geografica, al sovraccarico dei sistemi sanitari degli Stati colpiti, al grado di perturbazioni sociali e/o economiche nonché alla necessità di un intervento internazionale coordinato.
La dichiarazione di un’emergenza pandemica è considerata un livello di allerta elevato ed è uno strumento di comunicazione, ma non ha conseguenze dirette per gli Stati Parti e non li obbliga ad attuare provvedimenti.
La dichiarazione da parte dell’OMS di un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale non comporta automaticamente la dichiarazione di una situazione particolare nel nostro Paese, in quanto ciò presuppone sempre una valutazione della minaccia per la salute pubblica in Svizzera (art. 6 cpv. 1 lett. b in fine LEp e art. 6 lett. b AP-LEp). Il nuovo sistema di allerta che comprende l’emergenza pandemica funge da allarme supplementare per gli Stati Parti e non comporta alcuna modifica nella dichiarazione di una situazione particolare in Svizzera.
Gli emendamenti all’articolo 12 non richiedono alcuna modifica della legislazione nazionale.
Art. 13 Risposta di sanità pubblica, compreso l’accesso equo ai prodotti sanitari
utili
L’articolo 13 relativo alle risposte di sanità pubblica è stato adeguato e integrato con alcune precisazioni sulla collaborazione volte a facilitare l’accesso ai prodotti sanitari utili. Gli emendamenti mirano a permettere una distribuzione più equa e un migliore accesso ai prodotti sanitari utili necessari per rispondere a una prossima emergenza di sanità pubblica.
La definizione di «prodotti sanitari utili» di cui all’articolo 1 si riferisce ai prodotti sanitari necessari per rispondere a un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale ai sensi del Regolamento. La definizione lascia agli Stati Parti la facoltà di definire quali prodotti sanitari ritengano utili in questo contesto.
La menzione delle situazioni di vulnerabilità ed emergenza umanitaria al paragrafo 1 indica che le capacità essenziali sono di grande importanza anche in questo contesto.