Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 30 pagine
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Oltre agli adeguamenti linguistici, nel paragrafo 2 il nuovo sottoparagrafo (d) evidenzia l’assistenza che l’ONU presta su richiesta degli Stati Parti per facilitare l’accesso ai prodotti sanitari utili come previsto all’articolo 13 paragrafo 8.
Secondo il paragrafo 2bisgli Stati Parti, conformemente alla legislazione applicabile e alle risorse disponibili, mantengono o aumentano il finanziamento nazionale a seconda delle necessità e, in base alle esigenze, collaborano con altri Stati Parti per rafforzare il finanziamento sostenibile a sostegno dell’implementazione del Regolamento. In Svizzera, la lotta contro le malattie trasmissibili e l’attuazione della LEp sono finanziate dalla Confederazione e dai Cantoni. In particolare, l’UFSP dispone di risorse di bilancio specifiche per la lotta alle epidemie e dunque di capacità finanziarie in conformità con lo scopo dell’emendamento. Nello specifico, nei limiti dei crediti e delle risorse disponibili, l’UFSP può sostenere l’implementazione di provvedimenti di interesse pubblico d’importanza nazionale atti a individuare, sorvegliare e prevenire le malattie trasmissibili e a lottare contro di esse, in particolare tramite i provvedimenti di promozione previsti agli articoli 50–52 LEp. Dal momento che la disposizione fa esplicitamente salve la legislazione applicabile e le risorse disponibili, questo emendamento non ha ripercussioni sulle decisioni o le dotazioni di bilancio della Svizzera.
Il paragrafo 2ter, ai sensi del paragrafo 1 sottoparagrafo (c), prevede che gli Stati Parti collaborino, nella misura del possibile, a) affinché i modelli di governance e di funzionamento dei meccanismi di finanziamento esistenti rispondano alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo per l’implementazione del Regolamento e b) per identificare le risorse finanziarie necessarie per rispondere in maniera equa alle esigenze e alle priorità dei Paesi in via di sviluppo e permettere l’accesso a queste risorse, in particolare tramite il Meccanismo di coordinamento finanziario definito ai sensi del nuovo articolo 44bis.
Ove opportuno, il Direttore generale sostiene le attività di collaborazione di cui al paragrafo 2bis. Gli Stati Parti e il Direttore generale presenteranno i risultati nell’ambito dei rapporti presentati all’AMS (cfr. art. 54).
Gli Stati Parti si erano già impegnati a collaborare a livello internazionale nel quadro dell’attuale RSI (2005). Gli emendamenti all’articolo 44 non comportano nuovi obblighi di collaborazione, ma si concentrano meglio sulle diverse capacità ed esigenze degli Stati Parti, al fine di proteggere meglio la comunità globale e di poter rispondere meglio alle future emergenze sanitarie. Per tutti gli Stati Parti ciò si applica conformemente alla legislazione applicabile e alle risorse disponibili. Questi emendamenti non richiedono alcuna modifica della legislazione nazionale.
Art. 44bisMeccanismo di coordinamento finanziario
Invece di istituire un nuovo fondo per il finanziamento dell’implementazione del RSI, come previsto da alcuni Stati Parti all’inizio dei negoziati, all’articolo 44bisviene stabilito un nuovo Meccanismo di coordinamento finanziario. Gli emendamenti, quindi, non introducono un nuovo fondo ma semplicemente un meccanismo che dovrà promuovere l’armonizzazione, la coerenza e il coordinamento degli strumenti di finanziamento esistenti e che, se necessario, cercherà di consentire la mobilitazione di ulteriori risorse. Il Meccanismo di coordinamento finanziario mira a garantire un finanziamento sostenibile per l’implementazione del RSI e quindi per la prevenzione