Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 30 pagine

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L’emendamento all’allegato 4 paragrafo 1 sottoparagrafo (c) è analogo a quello all’articolo 24 e prevede che gli operatori di trasporto collaborino all’applicazione delle misure sanitarie anche a bordo e durante l’imbarco e lo sbarco. In Svizzera è già così, dunque non è necessario modificare la legislazione nazionale.

L’emendamento all’allegato 4 paragrafo 2 è analogo a quello effettuato all’articolo 37 e prevede la sostituzione di «dichiarazione marittima di sanità» con «dichiarazione sanitaria della nave». Questo emendamento non richiede alcuna modifica della legislazione nazionale.

Allegato 6: Vaccinazione, profilassi e certificati relativi

Gli emendamenti all’allegato 6 paragrafi 4 e 8 sono adeguamenti conseguenti a quanto previsto all’articolo 35 e tengono in considerazione la possibilità per gli Stati di prevedere certificati digitali e non.

Il diritto svizzero vigente prevede già una disposizione sui certificati internazionali di vaccinazione all’articolo 23 LEp, mentre i dettagli tecnici sul contenuto di tali certificati sono disciplinati nell’OEp. L’articolo 50 OEp dispone infatti che per il certificato di vaccinazione o di profilassi occorre seguire il modello dell’allegato 6 RSI.

Al paragrafo 8 sono stati effettuati inoltre adeguamenti linguistici per quanto riguarda le persone che non sono in grado di firmare i certificati ed è stato aggiunto che se una persona è accompagnata da un tutore, quest’ultimo firma il certificato. Questi emendamenti non richiedono alcuna modifica della legislazione nazionale.

4 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

4.1 Ripercussioni sanitarie e globali

Nel maggio 2022 gli Stati Parti hanno convenuto di emendare il RSI al fine di rafforzare lo strumento e quindi anche la sua implementazione negli Stati Parti. I lavori si sono concentrati sulle lacune individuate durante la pandemia di COVID-19 e sugli insegnamenti tratti dalla sua gestione.

Per la Svizzera, gli emendamenti adottati implicano un rafforzamento delle capacità essenziali per la prevenzione, la sorveglianza, la preparazione e la risposta in caso di rischi per la sanità pubblica, un migliore scambio di informazioni con l’OMS e un’intensificazione della collaborazione con altri Paesi. Gli emendamenti al RSI contribuiscono quindi a migliorare la protezione della popolazione svizzera prima e durante una diffusione transfrontaliera di malattie.

Inoltre, gli emendamenti rafforzano la solidarietà e la protezione sanitaria globali, proteggendo in tal modo la popolazione mondiale, soprattutto in vista della diffusione transfrontaliera delle malattie. È dunque anche nell’interesse della Svizzera che tutti gli Stati dispongano delle capacità necessarie per individuare e combattere i rischi per la sanità pubblica.

La conclusione positiva dei negoziati comporta anche la conferma del ruolo di coordinamento dell’OMS già previsto dalla sua Costituzione. Per la protezione della salute della popolazione svizzera è essenziale consolidare l’OMS in quanto