Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 30 pagine

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in aggiunta al Centro nazionale per il RSI già esistente e rafforzamento delle capacità di base incluse quelle di coordinamento);

− un nuovo livello di allarme, ovvero l’emergenza pandemica nel quadro della dichiarazione di emergenze di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

− uno scambio di informazioni epidemiologiche più rapido e trasparente tra gli Stati Parti e l’OMS;

− una collaborazione internazionale rafforzata (implementazione più efficace del RSI e migliore accesso ai farmaci necessari in caso di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale);

− la promozione di «equità e solidarietà» (secondo i principi dell’art. 3).

Gli emendamenti non hanno alcun impatto sul principio sancito all’articolo 3 paragrafo 4 RSI (2005), che garantisce il rispetto del diritto sovrano degli Stati Parti di legiferare e di promulgare la legislazione. Anche in futuro, in caso di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, la Svizzera continuerà a prendere decisioni sovrane sulla propria politica sanitaria e sulle proprie misure.

1.4 Adeguamento del diritto nazionale

La LEp tiene conto del RSI (cfr. segnatamente l’art. 80 cpv. 3). Con quali mezzi soddisfare le disposizioni del RSI è in buona misura a discrezione degli Stati Parti. Per stabilire se la Svizzera rispetta i requisiti del RSI emendato, questi devono essere confrontati con le norme e la prassi legale elvetiche, in particolare con la LEp e le relative ordinanze.

Da tale confronto si evince che l’attuazione degli emendamenti del RSI non richiede adeguamenti a livello di legge.

L’emendamento che prevede l’introduzione di un’autorità nazionale competente in materia di RSI può essere attuato dal Consiglio federale mediante ordinanza.

La definizione di un nuovo livello di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, vale a dire l’emergenza pandemica, non ha implicazioni per la revisione della LEp in corso. A tale riguardo, è opportuno chiarire che la classificazione «emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale» o «emergenza pandemica» non comporta un cambiamento di situazione ai sensi della LEp. La determinazione di un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale da parte dell’OMS è un criterio da prendere in considerazione nel decidere se passare alla situazione particolare ai sensi dell’articolo 6 LEp, ma il Consiglio federale decide sempre in modo sovrano e in funzione della situazione epidemiologica prevalente in Svizzera (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. b LEp e art. 6 lett. b AP-LEp). Lo stesso varrà anche in caso di determinazione di un’emergenza pandemica.

2 Consultazione delle commissioni parlamentari

Al fine di tenere informato il Parlamento nel modo più trasparente possibile sul progresso dei negoziati, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha informato