Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 30 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo

l’articolo 166 capoverso 2 Cost. conferisce all’Assemblea federale la competenza di approvarli, eccezion fatta per i casi in cui la loro conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (cfr. anche art. 24 cpv. 2 LParl e art. 7a cpv. 1 legge federale sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione del 21 marzo 199712, LOGA). L’articolo 7a capoverso 1 LOGA conferisce al Consiglio federale la facoltà di concludere autonomamente trattati internazionali, purché una legge federale o un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale lo autorizzi. Secondo l’articolo 7a capoverso 2 LOGA il Consiglio federale può anche concludere o modificare autonomamente trattati internazionali di portata limitata. Secondo il capoverso 3, sono considerati tali i trattati o le modifiche che non istituiscono nuovi obblighi per la Svizzera, né comportano la rinuncia a diritti esistenti (lett. a); che servono all’esecuzione di trattati già approvati dall’Assemblea federale e si limitano a precisare i diritti, gli obblighi o i principi organizzativi già sanciti nel trattato di base (lett. b); o che sono diretti alle autorità e disciplinano questioni tecnico-amministrative (lett. c).

Nella fattispecie, l’articolo 80 capoverso 1 LEp, che verte sulla cooperazione internazionale, specifica che il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti, tra l’altro, lo scambio di dati destinati alla sorveglianza epidemiologica (cpv.1 lett. a), l’informazione reciproca sulla comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili (cpv. 1 lett. b), l’informazione immediata nel caso in cui vi sia un pericolo imminente che malattie trasmissibili si propaghino oltre i confini nazionali (cpv. 1 lett. c), l’armonizzazione dei provvedimenti atti ad individuare, sorvegliare, prevenire le malattie trasmissibili e a lottare contro di esse (cpv. 1 lett. d) e il trasporto transfrontaliero di cadaveri (cpv. 1 lett. e).

I presenti emendamenti contribuiscono principalmente a disciplinare le questioni relative all’informazione reciproca sulla comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e ad armonizzare i provvedimenti atti ad individuare, sorvegliare, prevenire le malattie trasmissibili e a lottare contro di esse. In effetti il RSI (2005) mira a coordinare la risposta internazionale nella lotta contro le malattie trasmissibili per minimizzare le interferenze con il traffico e il commercio internazionali. Diversi emendamenti precisano anche le possibilità esistenti di sostegno e collaborazione tra i Paesi o con l’OMS per migliorare l’implementazione del RSI (2005) e in particolare i provvedimenti e le capacità che ne derivano. Molti emendamenti sono di natura puramente linguistica o tecnica.

Alla luce delle basi legali citate, se necessario la conclusione degli emendamenti potrà competere al solo Consiglio federale. Questo aspetto sarà esaminato in via definitiva dopo la consultazione delle commissioni parlamentari competenti e delle cerchie interessate, tenendo conto della portata e della natura degli emendamenti e delle basi legali summenzionate.

5.2 Compatibilità con gli altri obblighi internazionali della Svizzera

Ai sensi dell’articolo 57 paragrafo 1 RSI («Relazione con altri accordi internazionali»), il RSI e gli altri accordi internazionali relativi devono essere

12 RS 172.010