Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 30 pagine
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Nel nostro Paese, il compito di assumere il ruolo di autorità nazionale competente in materia di RSI potrà essere affidato all’UFSP dal Consiglio federale mediante ordinanza. In questo ruolo, l’UFSP potrà essere incaricato di coordinare, dal punto di vista amministrativo, l’implementazione del RSI in Svizzera. L’articolo 77 capoverso 2 LEp prevede la competenza di coordinare i provvedimenti d’esecuzione dei Cantoni per quanto vi sia un interesse a un’esecuzione uniforme. Pertanto, la LEP contiene già gli strumenti necessari ai Cantoni per la vigilanza e il coordinamento dell’esecuzione.
Parte II – Informazioni e risposta sanitaria
Art. 6 Notifica
Nell’articolo 6 paragrafo 1, finora era citata solo l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) quale organizzazione che deve essere informata dall’OMS se la notifica di un evento ricevuta da uno Stato Parte implica la competenza dell’organizzazione. Con l’inserimento di «altre organizzazioni intergovernative (competenti)» si tiene conto del fatto che la notifica di un evento può riguardare anche organizzazioni diverse dall’IAEA. Sebbene sia già prassi per l’OMS informare altre organizzazioni rilevanti, questo emendamento consente una formulazione del paragrafo che offre maggiore sicurezza per il futuro. Questo emendamento non richiede alcuna modifica della legislazione nazionale.
Art. 8 Consultazione
La modifica della formulazione relativa alla consultazione rafforza l’esortazione agli Stati Parti a cercare rapidamente il dialogo con l’OMS in merito a eventi che non richiedono la notifica come indicato nell’articolo 6. Ciò vale in particolare per gli eventi per i quali non vi sono informazioni sufficienti per applicare lo strumento decisionale di cui all’allegato 2. Questo emendamento non richiede alcuna modifica della legislazione nazionale.
Art. 10 Verifica
Al paragrafo 3 è stato apportato solo un adeguamento linguistico.
L’emendamento al paragrafo 4 intende evitare che gli Stati Parti restino all’oscuro di importanti informazioni su un evento, se lo Stato che lo ha notificato non accetta l’offerta di collaborazione dell’OMS. Questo emendamento non richiede alcuna modifica della legislazione nazionale.
Art. 12 Determinazione di un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale, compresa un’emergenza pandemica
L’emendamento al paragrafo 2, e quindi anche al paragrafo 3, tiene conto della necessità di consultare i Paesi nel cui territorio si sta verificando un evento, e non solo il Paese in cui l’evento ha avuto origine. Ciò consente di avere una visione completa dell’evento.