Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 30 pagine

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interpretati in modo da essere compatibili. L’articolo precisa inoltre che le disposizioni del RSI non devono pregiudicare i diritti e i doveri degli Stati Parti derivanti da altri accordi internazionali.

5.3 Approvazione con o senza riserve degli emendamenti

Gli emendamenti al RSI si applicano a tutti gli Stati Parti, compresa la Svizzera, a partire dalla loro entrata in vigore un anno dopo la loro notifica ufficiale, a meno che la Svizzera non notifichi il suo rifiuto di tali emendamenti o non presenti riserve specifiche agli emendamenti, conformemente alle disposizioni procedurali di cui all’articolo 59 e seguenti RSI (clausola di esenzione). Gli emendamenti sono stati ufficialmente notificati dall’OMS agli Stati Parti il 19 settembre 2024 e il termine per formulare eventuali rifiuti o riserve è scaduto il 19 luglio 2025.

Si ricorda che il Consiglio federale ha approvato senza riserve il RSI (2005) il 9 giugno 2006 e ha designato l’UFSP Centro nazionale per il RSI in Svizzera. Sulla base dell’analisi effettuata nel capitolo 3 del presente rapporto, gli emendamenti adottati dall’AMS il 1° giugno 2024 sono accettabili e dovrebbero essere approvati dalla Svizzera. In effetti, gli emendamenti non comportano particolari conseguenze per la Confederazione e i Cantoni né richiedono modifiche legislative.

Il Consiglio federale pone in consultazione due varianti concernenti gli emendamenti illustrati sopra apportati all’allegato 1 sezione A paragrafo 2 sottoparagrafo (c) numero vi) e paragrafo 3 sottoparagrafo (i) relativi alla comunicazione sui rischi (v. cap. 3.2 ad all. 1).

Variante 1: questi emendamenti possono essere approvati senza riserve dalla Svizzera, in quanto un’informazione oggettiva ai sensi dell’articolo 9 LEp e rispettosa dei diritti fondamentali derivanti dalla Cost. e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo13 (CEDU) permette di soddisfare le capacità essenziali di cui all’allegato 1 sezione A paragrafo 2 sottoparagrafo (c) numero vi) e paragrafo 3 sottoparagrafo (i).

Variante 2: questi emendamenti possono essere approvati formulando però una riserva per la menzione esplicita di «compresa la gestione della misinformazione e della disinformazione» nell’allegato 1 sezione A paragrafo 2 sottoparagrafo (c) numero vi) e paragrafo 3 sottoparagrafo (i).

Una consultazione pubblica delle cerchie interessate, dei partiti politici e dei Cantoni sulla base dell’articolo 3 capoverso 1 lettera d LCo sarà organizzata per tener conto del grande interesse pubblico nei confronti di questi emendamenti e per informare la popolazione in modo approfondito. Una consultazione di questo tipo è stata indetta anche in occasione della revisione totale del RSI nel 2005. Parallelamente si procede a consultare le commissioni parlamentari interessate.

13 RS 0.101