Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 30 pagine
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Parte III – Raccomandazioni
Art. 15 Raccomandazioni temporanee
L’emendamento al paragrafo 2 specifica che anche i prodotti sanitari utili rientrano nelle merci già previste in questo paragrafo in merito alle quali il Direttore generale può emanare raccomandazioni temporanee non vincolanti. Il paragrafo 2bisesorta inoltre il Direttore generale, quando emana raccomandazioni temporanee, a informare sui meccanismi coordinati dall’OMS relativi all’accesso ai prodotti sanitari utili e alla loro allocazione. Ciò è già avvenuto in occasione di precedenti emergenze di sanità pubblica di rilevanza internazionale ed è ora stato iscritto nel RSI. Gli emendamenti all’articolo 15 non richiedono alcuna modifica della legislazione nazionale.
Art. 16 Raccomandazioni permanenti
Analogamente all’articolo 15, l’articolo 16 paragrafo 1 specifica che anche i prodotti sanitari utili rientrano nelle merci già previste in questo paragrafo in merito alle quali il Direttore generale può emanare raccomandazioni permanenti non vincolanti. Il paragrafo 2 esorta inoltre il Direttore generale, quando emana raccomandazioni permanenti, a informare sui meccanismi coordinati dall’OMS relativi all’accesso ai prodotti sanitari utili e alla loro allocazione. Ciò è già avvenuto in occasione di precedenti emergenze di sanità pubblica di rilevanza internazionale ed è ora stato iscritto nel RSI. Questi emendamenti non richiedono alcuna modifica della legislazione nazionale.
Art. 17 Criteri per le raccomandazioni
L’emendamento all’articolo 17 aggiunge la disponibilità e l’accessibilità dei prodotti sanitari utili quale nuovo elemento che deve essere considerato dal Direttore generale nella emanazione, modifica o conclusione di raccomandazioni non vincolanti. L’emendamento non richiede alcuna modifica della legislazione nazionale.
Art. 18 Raccomandazioni relative a persone, bagagli, carico, container, mezzi di
trasporto, merci e pacchi postali
Il paragrafo 3 stabilisce ora che quando emana raccomandazioni l’OMS deve tener conto della necessità di non ostacolare i viaggi internazionali (in particolare del personale sanitario e delle persone la cui vita è minacciata o che si trovano in una situazione di emergenza umanitaria) (sottopar. [a]). Inoltre, secondo il paragrafo 3 le raccomandazioni emanate devono tenere conto della necessità di preservare le catene di approvvigionamento internazionali, comprese quelle dei prodotti sanitari utili e delle derrate alimentari (sottopar. [b]). Questo emendamento non richiede alcuna modifica della legislazione nazionale.
Gli emendamenti agli articoli 15, 16, 17 e 18 mirano a rafforzare la collaborazione per garantire una maggiore equità nell’accesso ai prodotti sanitari utili, in quanto questa