Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 30 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo

l’individuazione, la sorveglianza e la prevenzione delle malattie trasmissibili e in particolare strategie in materia di infezioni associate alle cure e di resistenze degli agenti patogeni (art. 5 cpv. 1 lett. b LEp). Il piano pandemico nazionale prevede segnatamente provvedimenti preparatori adeguati in caso di pandemia (art. 8 LEp).

Qui di seguito gli adeguamenti sono spiegati più nel dettaglio.

A fini di completezza, nel paragrafo 2, dopo il paragrafo 1 dell’articolo 5 e il paragrafo 1 dell’articolo 13 è stata evidenziata anche la lettera (a) dell’articolo 19, poiché negli articoli citati si fa riferimento alla tempistica dell’implementazione delle capacità indicate nell’allegato 1. Ciò non comporta alcun obbligo supplementare per gli Stati Parti.

Il nuovo paragrafo 4 sottolinea la disposizione di cui all’articolo 44 per la collaborazione internazionale tra gli Stati Parti volta a sviluppare, rafforzare e mantenere le capacità essenziali.

Sezione A

Livello locale

Nel sottoparagrafo (c) del paragrafo 1 è stato integrato l’aspetto preparatorio delle misure di controllo. I nuovi sottoparagrafi (d) ed (e) mirano a preparare i servizi sanitari necessari per rispondere in caso di rischi per la sanità pubblica e di eventi di sanità pubblica e a facilitare l’accesso a tali servizi. Tutte le parti interessate devono essere coinvolte nella preparazione e nella risposta in caso di rischi per la sanità pubblica.

In Svizzera, i Comuni e le Città ricoprono già un importante ruolo nella preparazione alle pandemie e in caso di crisi. Oltre ad attuare le disposizioni o le direttive della Confederazione e dei Cantoni, i Comuni fungono da punto di contatto centrale per la popolazione ed assumono quindi anche un ruolo attivo nella comunicazione e nel coordinamento con le proprie istituzioni. Inoltre, in stretta concertazione con il pertinente stato maggiore di crisi o organo direttivo cantonale, le associazioni dei Comuni della maggior parte dei Cantoni garantiscono la comunicazione di informazioni su numerose questioni concrete da parte dei Comuni. Le integrazioni nel paragrafo 1 non comportano pertanto alcuna conseguenza per la Svizzera, poiché i relativi requisiti sono già soddisfatti.

Livello intermedio

Il nuovo sottoparagrafo (c) esorta gli Stati Parti a disporre, a livello intermedio, di capacità per il coordinamento con il livello locale e a fornire sostegno al suddetto livello nei seguenti ambiti: sorveglianza, indagini sul posto, attività diagnostiche in laboratorio, implementazione di misure di controllo, accesso ai servizi sanitari e ai prodotti sanitari necessari per la risposta, nonché comunicazione sui rischi, compresa la gestione della misinformazione e della disinformazione, e aiuto logistico.

In linea di principio, i Cantoni sono già responsabili dell’assistenza sanitaria e pertanto della pianificazione, della gestione strategica e del cofinanziamento delle prestazioni di ospedali, cliniche e istituzioni di lungodegenza. Queste responsabilità implicano l’adempimento del coordinamento con il livello locale e delle prestazioni di cui al