Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 30 pagine

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Secondo il paragrafo 4 l’OMS, in consultazione con gli Stati Parti, svilupperà linee guida tecniche relative al rilascio e alla verifica dell’autenticità dei documenti sanitari, a prescindere dal loro formato, in conformità alle disposizioni relative al trattamento dei dati personali di cui all’articolo 45. Tali linee guida non saranno vincolanti e saranno messe a disposizione degli Stati Parti come risorsa per l’armonizzazione e l’interoperabilità dei documenti sanitari.

Questi emendamenti non richiedono alcuna modifica della legislazione nazionale.

Art. 37 Dichiarazione sanitaria della nave

La dichiarazione marittima di sanità di cui all’articolo 37 del Regolamento vigente è rinominata «dichiarazione sanitaria della nave», così da ampliare il concetto per esempio alle navi che viaggiano sui fiumi internazionali. Il termine «nave» è definito già all’articolo 1 e indica un mezzo di navigazione marittima o dell’entroterra che stia compiendo un viaggio internazionale. Modifiche in questo senso sono state apportate anche negli allegati 3, 4 e 8. Questo emendamento non richiede alcuna modifica della legislazione nazionale.

Parte VIII – Disposizioni generali

Art. 43 Misure sanitarie aggiuntive

L’articolo 43 stabilisce che gli Stati Parti possono adottare, in accordo con la propria legislazione nazionale e con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, misure sanitarie aggiuntive non previste dal Regolamento, conformemente alle precisazioni apportate nei paragrafi 1 e 2. Il paragrafo 7 prevede che qualsiasi Stato Parte interessato da una misura attuata ai sensi del paragrafo 1 o 2 può richiedere di consultarsi con lo Stato Parte che attua tale misura. L’emendamento adottato al paragrafo 7 permette agli Stati Parti di consultarsi anche tramite l’intermediario del Direttore generale, che può anche facilitare le consultazioni tra gli Stati Parti coinvolti. Tranne in caso di accordo contrario con gli Stati Parti coinvolti, le informazioni scambiate durante la consultazione restano confidenziali. Questo emendamento offre agli Stati Parti un ulteriore canale per consultarsi in merito alle misure sanitarie aggiuntive e non richiede alcuna modifica della legislazione nazionale.

Art. 44 Collaborazione, assistenza e finanziamento

La comunità internazionale concorda sull’insufficienza della collaborazione internazionale e della solidarietà globale durante la pandemia di COVID-19. Di conseguenza, l’emendamento all’articolo 44 RSI è stato visto come una possibilità per definire più precisamente la collaborazione internazionale, promuovere l’equità conformemente al mandato del WGIHR e, nello specifico, rafforzare il finanziamento sostenibile per l’implementazione del Regolamento per tutti gli Stati Parti.

Il paragrafo 1 sottoparagrafo (c) sottolinea esplicitamente le esigenze dei Paesi in via di sviluppo per affrontare il tema delle differenze di capacità nell’adempimento degli obblighi del Regolamento.