Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 30 pagine

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organizzazione dotata di un mandato universale, in modo da poter svolgere i propri compiti anche in caso di crisi. Inoltre, l’adozione degli emendamenti per consenso di tutti gli Stati Parti è un importante segnale a favore della collaborazione internazionale nella lotta contro le malattie a diffusione transfrontaliera nonché di un forte multilateralismo.

Gli emendamenti adottati non limitano il diritto sovrano degli Stati di legiferare in merito all’attuazione della loro politica sanitaria nazionale. Anche in futuro la Svizzera continuerà a prendere decisioni sovrane sulla propria politica sanitaria e sulle misure da adottare in caso di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale o di emergenza pandemica.

Occorre infine sottolineare che la maggior parte degli emendamenti è di natura puramente linguistica e non ha ripercussioni sugli obblighi degli Stati Parti.

4.2 Ripercussioni finanziarie

L’analisi approfondita ha mostrato che gli emendamenti adottati comportano solo pochi obblighi supplementari per gli Stati Parti. La designazione dell’autorità nazionale competente in materia di RSI facilita il coordinamento dell’implementazione del RSI a livello nazionale e crea chiarezza per quanto riguarda i contatti con l’OMS. Tale designazione non comporta tuttavia nessun nuovo compito per gli Stati Parti. L’autorità nazionale competente in materia di RSI potrebbe essere designata all’interno dell’UFSP nel quadro delle risorse umane ordinarie.

Le nuove capacità essenziali inserite all’allegato 1 possono tutte essere attuate nel quadro delle strutture e delle procedure esistenti. Le disposizioni degli articoli 13 e 44 relative alla collaborazione internazionale tra gli Stati Parti, anche in relazione all’accesso ai prodotti sanitari utili, rientrano nell’ambito dell’impegno esistente della Svizzera a livello internazionale e sono attuate nel quadro della legislazione nazionale e con le risorse disponibili. L’obiettivo dei chiarimenti è rendere la collaborazione internazionale più mirata ed efficace al fine di rispondere alle diverse esigenze e capacità degli Stati Parti. Anche un eventuale seggio nel Comitato degli Stati Parti per l’implementazione del RSI (art. 54bis) potrebbe essere garantito nel quadro delle risorse umane ordinarie dell’UFSP.

Gli emendamenti adottati non comportano quindi nessuna ripercussione finanziaria per la Svizzera.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e competenza a livello nazionale per l’approvazione degli emendamenti

L’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale11 (Cost.) stabilisce che gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la competenza di firmare e ratificare i trattati internazionali. Infine,

11 RS 101