Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 30 pagine
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ritiene che un’attività d’informazione oggettiva da parte dello Stato ai sensi dell’articolo 9 LEp soddisfi i requisiti derivanti da questi emendamenti. La Svizzera implementerà quindi le capacità essenziali per la comunicazione dei rischi secondo questa concezione. A seconda dell’esito della consultazione delle cerchie interessate, il Consiglio federale può tuttavia anche prendere in considerazione di formulare una riserva su questo emendamento riguardante la menzione esplicita di «compresa la gestione della misinformazione e della disinformazione» (v. cap. 5.3 sulle varianti poste in consultazione) o su un altro emendamento dell’allegato 1 sezione A paragrafi 1 e 2 relativo ai livelli locale e intermedio, in particolare se dalla consultazione di questi livelli dovesse emergere un’interpretazione diversa in merito al rispetto delle capacità essenziali menzionate da un adeguamento specifico.
Sezione B
Il paragrafo 2 sottoparagrafo (b) prevede che vadano presi accordi anche con i laboratori per analizzare campioni quando si fornisce la valutazione e la cura di viaggiatori o animali affetti. In Svizzera, gli enti responsabili della valutazione e della cura dei viaggiatori dispongono delle capacità diagnostiche adeguate.
Sebbene gli emendamenti all’allegato 1 comportino obblighi supplementari per gli Stati Parti, in linea di principio è lasciato agli Stati Membri decidere come implementare le capacità essenziali di cui all’allegato 1 nel loro contesto nazionale. Tutti gli emendamenti adottati all’allegato 1 possono essere implementati nel quadro delle leggi, delle strutture e delle procedure esistenti e non richiedono alcuna modifica della legislazione nazionale.
Allegato 2: Strumento decisionale per la valutazione e la notifica di eventi che potrebbero costituire un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale
Il riquadro di sinistra dello strumento decisionale all’allegato 2 elenca le malattie la cui comparsa deve essere notificata in qualsiasi caso. In questo riquadro la poliomielite dovuta a un poliovirus selvaggio è stata estesa a poliomielite «dovuta a poliovirus», per includere anche le poliomieliti dovute a poliovirus da vaccini. Nel riquadro centrale i «gruppi di casi di malattia respiratoria severa acuta di causa sconosciuta o nuova» sono stati specificatamente evidenziati come eventi di potenziale rilevanza sanitaria internazionale. In Svizzera questi adeguamenti sono già attuati nella valutazione degli eventi ai sensi dell’articolo 12 LEp e dell’ordinanza del DFI del 1° dicembre 201510 sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell’essere umano (ODMT) per cui non richiedono alcuna modifica della legislazione nazionale.
Allegato 4: Requisiti tecnici relativi a mezzi di trasporto e operatori di trasporto
Secondo l’aggiunta all’allegato 4 paragrafo 1, tutti gli operatori di trasporto non devono solo facilitare tutte le misure di cui al suddetto paragrafo, bensì anche, a seconda dei casi, prepararvisi. Ciò dovrebbe consentire un’attuazione più rapida ed efficace delle misure. I preparativi e l’obbligo di collaborare per gli operatori di trasporto sono regolamentati negli articoli 42 e 43 LEp, non è quindi necessaria alcuna modifica della legislazione nazionale.